Economia
RISPARMIARE ENERGIA ? CON “ TRANSIZIONE 5.0 ” SI PUÒ
Cosa possono fare le aziende per gestire i rischi connessi alla “ transizione verde ”? Gli esperti concordano su una strategia : occorrerà investire in tecnologie digitali , passare per chi non l ’ avesse già fatto dall ’ utilizzo di fonti fossili all ’ elettricità , attivare sistemi intelligenti di monitoraggio dei consumi , utilizzare le opportunità delle applicazioni industriali dell ’ intelligenza artificiale . Il Capex dovrà inesorabilmente salire , ma non è detto debba esplodere . A supportare le aziende nella loro trasformazione dovrebbe concretizzarsi la conversione in legge del decreto legge del 26 febbraio che , fra l ’ altro , contiene le norme per il programma “ Transizione 5.0 ”, ovvero la ripresa del precedente programma “ Industria 4.0 ” riorientato verso obiettivi di risparmio energetico . Il programma , finanziato con 6,3 miliardi di euro a valere sui fondi PNRR ( ai quali si aggiungono altri 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio per il biennio 2024-25 ), incentiva gli investimenti delle aziende finalizzati alla trasformazione digitale , purché produttivi di risparmi energetici . Potranno beneficiare degli incentivi ( concessi nella forma di un credito di imposta ) tutte le imprese che effettuano “ nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato , nell ’ ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici ” senza distinzione di forma giuridica , settore , dimensione o regime fiscale , escludendo solo le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive . Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati nell ’ ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione di consumi energetici . L ’ entità di tale efficientamento determina la misura del credito d ’ imposta fruibile . Maggiore è il risparmio energetico , più elevato sarà il credito d ’ imposta . Tralasciando l ’ autoproduzione e l ’ autoconsumo di energia da fonti rinnovabili , l ’ agevolazione compete se nel biennio 2024-25 si effettuano investimenti in beni strumentali nuovi rientranti negli allegati A e B della legge 232 / 2016 ( quindi con i requisiti della 4.0 ), che siano interconnessi e a condizione che comportino una riduzione dei consumi energetici dell ’ unità produttiva di almeno il 3 %, che aumenta al 5 % se riferita a uno specifico processo . Il decreto estende l ’ elenco dei beni immateriali che possono accedere ai benefici anche ai software che garantiscono il monitoraggio dei consumi energetici o dell ’ autoproduzione , o introducono meccanismi di efficienza energetica , e ai software dedicati alla gestione d ’ impresa ( gestionali ). La misura del credito d ’ imposta varia in funzione dell ’ entità dell ’ investimento . Fino a 2,5 milioni di euro è il 35 %; per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro , il 15 %; oltre i 10 milioni di euro e fino al massimo di 50 milioni di euro per anno , il 5 %. I medesimi scaglioni vedono una maggiorazione del credito che lo porta rispettivamente al 40 %, 20 % e 10 % nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6 % o al 10 % per i processi direttamente interessati , e al 45 %, 25 % e 15 % se la riduzione è superiore al 10 % ( struttura ) o al 15 % ( processi ). Il credito per la Transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178 / 2020 ( 4.0 ), né con il credito d ’ imposta ZES . È invece cumulabile con altri incentivi ( per esempio la Sabatini ), a condizione che la somma dei bonus non ecceda il costo dell ’ investimento . Le imprese che non pianifichino le necessarie riduzioni dei consumi di energia potranno sempre optare per le più modeste agevolazioni 4.0 , fruibili per gli investimenti effettuati e interconnessi fino al 31 dicembre 2025 . I meccanismi previsti dalla nuova normativa presentano alcune complessità . Una riguarda il calcolo della riduzione dei consumi energetici , che non potrà essere autocertificata ma dovrà essere certificata da un valutatore indipendente . Per le piccole e medie imprese i costi per la certificazione sono riconosciuti in aumento del credito d ’ imposta ( fino a un massimo di 10mila euro ). Una seconda complessità riguarda le modalità per l ’ u- tilizzo del credito , decisamente più complicate rispetto ai requisiti della 4.0 .
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