Schiamazzi Magazine Schiamazzi n.1 Febbraio 2017 | Page 6

# economia

Obbligo di etichetta, un’ opportunità per i nostri prodotti

Da aprile entrerà in vigore il decreto ministeriale che introdice l’ indicazione obbligatoria per i prodotti lattiero caseari

di ALESSANDRO STEFANIA
Lo scorso 21 gennaio 2017 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto che introduce l ' indicazione obbligatoria dell ' origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. Lo scorso 14 ottobre, è arrivato il sì dall’ Unione Europea che ha permesso all’ Italia, insieme alla Francia, di essere tra i primi paesi Europei ad adottare queste norme. Un risultato reso ancora più soddisfacente visto il precedente no dell’ UE alla proposta di legge già avanzata dall’ ex Ministro Galan nel lontano 2011. L ' obbligo, secondo quanto recita un comunicato, scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. " Vogliamo garantire- ha dichiarato il ministro Maurizio
Martina- la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell ' origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. L ' Italia continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari ". Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l ' origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. Le diciture utilizzate saranno le seguenti: a) " Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte "; b) " Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte ". Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, l ' indicazione di origine può essere assolta con l ' utilizzo di una sola dicitura: ad esempio " origine del latte: Italia ". Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi, diversi dall ' Italia, possono essere uti-
6 | S www www. schiamazzi. schiamazzi. org. org