Schiamazzi Magazine Schiamazzi n.1 Febbraio 2017 | 页面 6

# economia

Obbligo di etichetta , un ’ opportunità per i nostri prodotti

Da aprile entrerà in vigore il decreto ministeriale che introdice l ’ indicazione obbligatoria per i prodotti lattiero caseari

di ALESSANDRO STEFANIA
Lo scorso 21 gennaio 2017 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto , con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , il decreto che introduce l ' indicazione obbligatoria dell ' origine per i prodotti lattiero caseari in Italia . Lo scorso 14 ottobre , è arrivato il sì dall ’ Unione Europea che ha permesso all ’ Italia , insieme alla Francia , di essere tra i primi paesi Europei ad adottare queste norme . Un risultato reso ancora più soddisfacente visto il precedente no dell ’ UE alla proposta di legge già avanzata dall ’ ex Ministro Galan nel lontano 2011 . L ' obbligo , secondo quanto recita un comunicato , scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino , ovicaprino , bufalino e di altra origine animale . Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT , il burro , lo yogurt , la mozzarella , i formaggi e i latticini . " Vogliamo garantire - ha dichiarato il ministro Maurizio
Martina - la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori . Con la sperimentazione dell ' origine in etichetta , infatti , chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy . Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori , i produttori e i consumatori . L ' Italia continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari ". Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l ' origine della materia prima in etichetta in maniera chiara , visibile e facilmente leggibile . Le diciture utilizzate saranno le seguenti : a ) " Paese di mungitura : nome del Paese nel quale è stato munto il latte "; b ) " Paese di condizionamento o trasformazione : nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte ". Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari , sia stato munto , confezionato e trasformato , nello stesso paese , l ' indicazione di origine può essere assolta con l ' utilizzo di una sola dicitura : ad esempio " origine del latte : Italia ". Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi , diversi dall ' Italia , possono essere uti-
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