PLAST Giugno/Luglio 2024 | Page 43

8 %

delle aziende presenti nel database di 77.000 ha fissato un obiettivo net-zero . Si tratta di un calo significativo rispetto all ’ 83 % delle aziende attente al clima che hanno obiettivi net-zero .

45 %

di queste hanno fissato o si sono impegnate a raggiungere gli SBT

66 % ha un obiettivo oltre il 2040

Le aziende presenti nel database di confronto di South Pole , con 77mila imprese , rimangono indietro sulle azioni per il clima o un servizio , ha un impatto neutro , ridotto o positivo sull ’ ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra . È opportuno che tali asserzioni siano consentite solo se si basano sull ’ impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto , in quanto i primi e le seconde non sono equivalenti . Tale divieto non dovrebbe impedire alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali , compresi i progetti sui crediti di carbonio , purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell ’ Unione ”. La direttiva porta come esempio di altra pratica commerciale ingannevole che dovrebbe essere vietata un ’ asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l ’ attività dell ’ operatore economico nel suo complesso , quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell ’ attività dell ’ operatore economico . Dice il testo : “ Tale divieto si applicherebbe , ad esempio , se un prodotto fosse commercializzato come ‘ realizzato con materiale riciclato ’ dando l ’ impressione che l ’ intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l ’ imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato , o se un operatore economico dà l ’ impressione di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili quando in realtà vari impianti dell ’ operatore economico utilizzano ancora combustibili fossili . Il divieto non dovrebbe impedire ad un operatore economico di presentare asserzioni ambientali relative alla sua attività nel complesso , a condizione che tali asserzioni siano accurate e verificabili e non sovrastimino i benefici ambientali , come nel secondo di tali esempi , qualora l ’ operatore economico comunichi una diminuzione dell ’ uso di combustibili fossili per la sua attività nel complesso ”. Viene regolamentato anche l ’ uso dei marchi di sostenibilità , per cui in futuro in UE saranno autorizzati solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche . La direttiva recita per la precisione : “ marchi di sostenibilità possono riguardare molte caratteristiche di un prodotto ,
di un processo o di un ’ impresa , ed è essenziale garantirne la trasparenza e la credibilità . Pertanto è opportuno vietare l ’ esibizione di marchi di sostenibilità che non sono basati su un sistema di certificazione o che non sono stati stabiliti da autorità pubbliche . Prima di esibire un marchio di sostenibilità , l ’ operatore economico dovrebbe garantire che tale marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità , compresa l ’ esistenza di un controllo obiettivo della conformità ai requisiti del sistema . Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato da un terzo la cui competenza e indipendenza sia dal titolare del sistema che dall ’ operatore economico siano garantite sulla base delle norme e delle procedure internazionali , dell ’ Unione o nazionali ”. Con le modifiche alle precedenti direttive ( la 2005 / 29 / CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e la 2011 / 83 / UE sui diritti dei consumatori ) e le nuove misure , la direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde intende dunque proteggere i consumatori da autodichiarazioni ambientali ingannevoli e dar loro accesso a informazioni attendibili . Saranno inoltre meglio informati in merito alla riparabilità dei prodotti prima dell ’ acquisto . La direttiva chiarisce anche la responsabilità dei professionisti in relazione alle informazioni o alla mancanza di informazioni sull ’ obsolescenza precoce , agli aggiornamenti non necessari del software o all ’ obbligo ingiustificato di acquistare pezzi di ricambio originali . Si intende poi migliorare le informazioni a disposizione dei consumatori , grazie anche a un ’ etichetta armonizzata contenente informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità offerta dai produttori . Nella direttiva viene tuttavia sottolineato che è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concezione e il contenuto di questa etichetta armonizzata .
Asserzioni ambientali La precedente direttiva che intende vietare il greenwashing , si accompagnerà alla direttiva che è ancora in corso di approvazione presso le istituzioni europee e con cui si vogliono indica-
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