Perchè la crisi | Page 25

22 “Perché la crisi” apposita autorizzazione governativa e sotto il controllo di un‟Autorità pubblica munita anche di potere d‟intervento e sanzionatorio, fino alla sospensione dell‟autorizzazione in caso di turbativa strumentale dei mercati; a ciò, infatti, istituire un‟Autorità di vigilanza; evitare, in ogni caso, pure con altri strumenti, che i mercati vengano turbati o condizionati da intervento anche indiretto di società di rating soprattutto straniere; D/3)- in particolare, in ogni caso, a livello mondiale, ma, europeo, almeno, dovrebbe essere proibito alle banche commerciali di effettuare investimenti diretti nei settori ove intervengono o possono intervenire col credito. Dovrebbe essere proibita ad esse ogni travolgente azione d‟acquisto o di vendita di beni che comporti una considerevole variazione dei prezzi di questi; D/4)- Dovrebbe essere proibito in via generale che istituti bancari nazionali eroghino crediti a individui o imprese operanti all‟estero o che vogliono investire all‟estero, riservando tali possibilità a specifiche situazioni autorizzate dalla Banca Centrale, quali, ad esempio, a società che ottengono appalti di opere, a società di ricerca scientifica, a imprese estrattive di materie prime, comunque, non lavorate o semilavorate; il finanziamento d‟imprese straniere operanti all‟estero, ad ogni modo, dovrebbe essere riservato ad organi dello Stato (es.: Banca D‟Italia) nell‟ambito di azioni di cooperazioni internazionali o d‟interesse strategico nazionale. D/5)- nei confronti dei clienti, si dovrebbero rendere le banche commerciali e d‟affari responsabili in solido dei propri prodotti, con possibilità di rifarsi sui beni dei propri dirigenti eventualmente giudicati responsabili; lo stesso principio, in vigore per i beni materiali prodotti dall‟industria, dovrebbe essere applicato ai prodotti finanziari; chi pone in vendita qualsiasi prodotto finanziario dovrebbe garantire, in proprio e in solido, almeno, la restituzione nel breve termine dell‟intero capitale che in esso s‟investe. D/6)- aumento della percentuale della “riserva obbligatoria” (36), di fatto equivalendo l‟attuale sistema, a un‟autorizzazione alle banche commerciali ad “emettere moneta” o titoli aventi la medesima funzione; D/7)- Tassativa proibizione, proprio, messa al bando dei prodotti finanziari cosiddetti “derivati” o simili e una dichiarazione di nullit :F