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“Perché la crisi”
apposita autorizzazione governativa e sotto il controllo di un‟Autorità pubblica
munita anche di potere d‟intervento e sanzionatorio, fino alla sospensione
dell‟autorizzazione in caso di turbativa strumentale dei mercati; a ciò, infatti,
istituire un‟Autorità di vigilanza; evitare, in ogni caso, pure con altri strumenti,
che i mercati vengano turbati o condizionati da intervento anche indiretto di
società di rating soprattutto straniere;
D/3)- in particolare, in ogni caso, a livello mondiale, ma, europeo, almeno,
dovrebbe essere proibito alle banche commerciali di effettuare investimenti
diretti nei settori ove intervengono o possono intervenire col credito. Dovrebbe
essere proibita ad esse ogni travolgente azione d‟acquisto o di vendita di beni
che comporti una considerevole variazione dei prezzi di questi;
D/4)- Dovrebbe essere proibito in via generale che istituti bancari nazionali
eroghino crediti a individui o imprese operanti all‟estero o che vogliono investire
all‟estero, riservando tali possibilità a specifiche situazioni autorizzate dalla
Banca Centrale, quali, ad esempio, a società che ottengono appalti di opere, a
società di ricerca scientifica, a imprese estrattive di materie prime, comunque,
non lavorate o semilavorate; il finanziamento d‟imprese straniere operanti
all‟estero, ad ogni modo, dovrebbe essere riservato ad organi dello Stato (es.:
Banca D‟Italia) nell‟ambito di azioni di cooperazioni internazionali o d‟interesse
strategico nazionale.
D/5)- nei confronti dei clienti, si dovrebbero rendere le banche commerciali
e d‟affari responsabili in solido dei propri prodotti, con possibilità di rifarsi sui
beni dei propri dirigenti eventualmente giudicati responsabili; lo stesso principio,
in vigore per i beni materiali prodotti dall‟industria, dovrebbe essere applicato ai
prodotti finanziari; chi pone in vendita qualsiasi prodotto finanziario dovrebbe
garantire, in proprio e in solido, almeno, la restituzione nel breve termine
dell‟intero capitale che in esso s‟investe.
D/6)- aumento della percentuale della “riserva obbligatoria” (36), di fatto
equivalendo l‟attuale sistema, a un‟autorizzazione alle banche commerciali ad
“emettere moneta” o titoli aventi la medesima funzione;
D/7)- Tassativa proibizione, proprio, messa al bando dei prodotti finanziari
cosiddetti “derivati” o simili e una dichiarazione di nullit :F