Perchè la crisi | Page 210

… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti Art. 6 Nella P.A. sono vietate le consulenze esterne se l’ufficio o amministrazione dispone già di personale fisso o a tempo determinato la cui qualifica/preparazione, valutata al momento dell’assunzione, permette di svolgere il determinato lavoro. Ogni consulenza, comunque, deve essere motivata e giustificata con apposita richiesta agli uffici centrali della data amministrazione per essere preventivamente autorizzata per iscritto. I titolari delle rispettive amministrazioni che autorizzano e i dirigenti che ne fanno richiesta sono responsabili e garantiscono in solido e in proprio eventuali danni all’erario, potendo ciascun sindacato o gruppo di cittadini chiamarli in giudizio. Art. 7 Nel pieno rispetto di quanto disposto dagli articoli precedenti, al fine di determinare norme di carattere generale e adeguare i trattamenti economici dei vari livelli dei dipendenti della P.A., di qualsiasi livello e grado e a qualsiasi ufficio pubblico o semipubblico appartenenti, ogni due anni, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, il Governo stipulerà con un’unica trattativa un unico contratto collettivo di lavoro, valido per tutti i lavoratori della P.A., senz’alcuna eccezione, qualsiasi qualifica/funzione/livello/grado costoro rivestano, facendo salve quelle intese particolari, anche locali, che, per semplici integrazioni o adattamenti, le singole amministrazioni, nel rispetto della Legge e degli stessi Accordi Nazionali, potranno continuare a precisare con rappresentanze uniche degli stipendiati, nel loro insieme considerati, ad esse assegnati. 2 – Le singole amministrazioni o i singoli uffici non hanno, in ogni caso, potere di discutere e di disporre in materia retributiva, essendo questa di esclusiva competenza del Governo, di concerto con le rappresentanze nazionali dei lavoratori. Emolumenti accessori allo stipendio-base del pubblico dipendente sono determinati nel citato Contratto Collettivo Nazionale della P.A. in base al livello, uguali per tutta la P.A. e nel pieno rispetto della presente legge. I premi di produttività o di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi amministrativi resi al cittadino o alle imprese sono regolati e ogni anno decisi e quantificati dal Governo, in piena autonomia, entro i limiti economici e d’indirizzo previsti dalla presente legge e nel rispetto degli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali nel citato Contratto Collettivo Nazionale della P.A.. Nino Marchese 6