… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
Art. 6
Nella P.A. sono vietate le consulenze esterne se l’ufficio o
amministrazione dispone già di personale fisso o a tempo determinato la
cui qualifica/preparazione, valutata al momento dell’assunzione,
permette di svolgere il determinato lavoro. Ogni consulenza, comunque,
deve essere motivata e giustificata con apposita richiesta agli uffici
centrali della data amministrazione per essere preventivamente
autorizzata per iscritto. I titolari delle rispettive amministrazioni che
autorizzano e i dirigenti che ne fanno richiesta sono responsabili e
garantiscono in solido e in proprio eventuali danni all’erario, potendo
ciascun sindacato o gruppo di cittadini chiamarli in giudizio.
Art. 7
Nel pieno rispetto di quanto disposto dagli articoli precedenti, al fine di
determinare norme di carattere generale e adeguare i trattamenti
economici dei vari livelli dei dipendenti della P.A., di qualsiasi livello e
grado e a qualsiasi ufficio pubblico o semipubblico appartenenti, ogni
due anni, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale, il Governo stipulerà con un’unica trattativa un unico contratto
collettivo di lavoro, valido per tutti i lavoratori della P.A., senz’alcuna
eccezione, qualsiasi qualifica/funzione/livello/grado costoro rivestano,
facendo salve quelle intese particolari, anche locali, che, per semplici
integrazioni o adattamenti, le singole amministrazioni, nel rispetto della
Legge e degli stessi Accordi Nazionali, potranno continuare a precisare
con rappresentanze uniche degli stipendiati, nel loro insieme considerati,
ad esse assegnati.
2 – Le singole amministrazioni o i singoli uffici non hanno, in ogni caso,
potere di discutere e di disporre in materia retributiva, essendo questa di
esclusiva competenza del Governo, di concerto con le rappresentanze
nazionali dei lavoratori. Emolumenti accessori allo stipendio-base del
pubblico dipendente sono determinati nel citato Contratto Collettivo
Nazionale della P.A. in base al livello, uguali per tutta la P.A. e nel pieno
rispetto della presente legge. I premi di produttività o di raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento dei servizi amministrativi resi al cittadino o
alle imprese sono regolati e ogni anno decisi e quantificati dal Governo,
in piena autonomia, entro i limiti economici e d’indirizzo previsti dalla
presente legge e nel rispetto degli accordi sottoscritti con le
Organizzazioni Sindacali nel citato Contratto Collettivo Nazionale della
P.A..
Nino Marchese
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