… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
Art. 8
Vengono dichiarati nulli tutti quegli accordi ed atti, presenti e futuri,
redatti e sottoscritti in contrasto con una o più disposizioni della presente
Legge o se, rispetto ad altri, costituiscono privilegi per una determinata
categoria di lavoratori, per uno o pochi uffici, una o più amministrazioni o,
anche, un ente o ufficio o amministrazione, solamente. Chiunque li può
impugnare, secondo le norme in uso, e chiederne l’annullamento,
rendendo civilmente e amministrativamente responsabili i dirigenti e i
rappresentanti che li hanno sottoscritti.
Art. 9
Sono abrogate tutte le norme, leggi e articoli di leggi, in contrasto con la
presente legge. Sono, parimenti, resi nulli e privi d’efficacia tutti gli atti
aventi valori di leggi e quegli atti e provvedimenti amministrativi e
contabili in contrasto con la presente legge, anche se già emanati e in
via di esecuzione.
…
L’art. 2 può essere integrato dai seguenti commi:
2 – All’interno dei vari livelli, di cui al comma precedente, e rigidamente
entro dei limiti massimi complessivamente non superiori al +15% delle
rispettive cifre basilari, per ognuno di essi stabilite, sono consentite delle
omogenee e proporzionali differenziazioni di retribuzioni: in rapporto a
gradi, ad anzianità e titoli riconosciuti e posseduti o maturati, a profili
professionali, a mansioni e incarichi effettivamente ricevuti e svolti da
ciascun dipendente: elementi, in maniera collettiva e generale, individuati
e definiti e sottoscritti in sede di discussione del citato Contratto
Collettivo Nazionale.
3 – Nell’ambito di applicazione della Legge, sono tassativamente escluse
differenziazioni o disparità di trattamento economico per appartenenza
ad una data amministrazione o ufficio o corpo;
4 – parimenti, sono aboliti totalmente i cosiddetti “gettoni di presenza” o,
comunque, pagamenti aggiuntivi dovuti per studi o discussioni o
partecipazioni a riunioni, assemblee e convegni e altro che, direttamente
e indirettamente, rientrano nell’esercizio della propria funzione;
5 – non sono ammesse, per nessun motivo e senza eccezioni di sorta,
retribuzioni al di fuori della busta-paga, ovvero emolumenti di alcun
genere non contabilizzati nella busta-paga.
Nino Marchese
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