Perchè la crisi | Page 209

… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti non li hanno dichiarati e messi in regola, eludendo la normativa vigente, inderogabilmente entro 15 giorni devono provvedere a regolarizzare e sanare tali rapporti di lavoro, anche se interrotti, immediatamente pagando tutte le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa in materia di lavoro e in materia fiscale: in mancanza o in difetto, non avranno più diritto alla relativa indennità parlamentare prevista e dovranno restituire le intere cifre a riguardo incassate negli ultimi dieci anni, non potranno essere rieletti e al termine della legislatura saranno perseguiti d’ufficio, secondo le norme vigenti, senza che sia invocata alcuna prescrizione in merito, dovendosi considerare i relativi termini interrotti e sospesi per attività parlamentare; 3.2 – idem al comma precedente per i deputati regionali, qualora normative locali dovessero prevedere contributi, indennità, finanziamenti o retribuzioni per loro eventuali collaboratori; 4 – al fine di facilitare la soluzione di eventuali controversie e di evitare errori o dichiarazioni mendaci, gli uffici di polizia presenti presso ciascuna struttura amministrativa del Parlamento, acquisiranno dai rispettivi Ispettorati e depositeranno presso i competenti Tribunali copie informatiche di tutti i tabulati relativi alle date e agli orari delle entrate e delle uscite effettuate negli ultimi cinque anni e copie dei fascicoli relativi ai rilasci dei tesserini negli ultimi cinque anni, costituendo ciò prova inconfutabile. Gli avvocati, procuratori di parti eventualmente interessate, potranno liberamente consultare tutti i dati relativi ai loro assistiti. 4.2 – Idem al comma precedente pure in ambito regionale, ricorrendone i presupposti. 5 – Non è ammessa la nomina, quale collaboratore parlamentare, di famigliari e parenti entro il quarto grado. 5.2 – Idem al comma precedente anche in ambito regionale, ricorrendone i presupposti. 6 – A partire dalla prossima legislatura gli stipendi dei collaboratori parlamentari saranno direttamente corrisposti da ciascuna Camera: i parlamentari non avranno più diritto alla relativa indennità, dunque. 6.2 – Idem al comma precedente pure in ambito regionale, ricorrendone i presupposti. Art. 5 È vietato l’accumulo d’incarichi pubblici: chi, inderogabilmente entro 15 giorni, non sceglie per quale optare e non rassegna dimissioni irrevocabili dagli altri, d’ufficio è considerato decaduto da tutti g