… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
non li hanno dichiarati e messi in regola, eludendo la normativa vigente,
inderogabilmente entro 15 giorni devono provvedere a regolarizzare e
sanare tali rapporti di lavoro, anche se interrotti, immediatamente
pagando tutte le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa in
materia di lavoro e in materia fiscale: in mancanza o in difetto, non
avranno più diritto alla relativa indennità parlamentare prevista e
dovranno restituire le intere cifre a riguardo incassate negli ultimi dieci
anni, non potranno essere rieletti e al termine della legislatura saranno
perseguiti d’ufficio, secondo le norme vigenti, senza che sia invocata
alcuna prescrizione in merito, dovendosi considerare i relativi termini
interrotti e sospesi per attività parlamentare;
3.2 – idem al comma precedente per i deputati regionali, qualora
normative locali dovessero prevedere contributi, indennità, finanziamenti
o retribuzioni per loro eventuali collaboratori;
4 – al fine di facilitare la soluzione di eventuali controversie e di evitare
errori o dichiarazioni mendaci, gli uffici di polizia presenti presso
ciascuna struttura amministrativa del Parlamento, acquisiranno dai
rispettivi Ispettorati e depositeranno presso i competenti Tribunali copie
informatiche di tutti i tabulati relativi alle date e agli orari delle entrate e
delle uscite effettuate negli ultimi cinque anni e copie dei fascicoli relativi
ai rilasci dei tesserini negli ultimi cinque anni, costituendo ciò prova
inconfutabile. Gli avvocati, procuratori di parti eventualmente interessate,
potranno liberamente consultare tutti i dati relativi ai loro assistiti.
4.2 – Idem al comma precedente pure in ambito regionale, ricorrendone i
presupposti.
5 – Non è ammessa la nomina, quale collaboratore parlamentare, di
famigliari e parenti entro il quarto grado.
5.2 – Idem al comma precedente anche in ambito regionale,
ricorrendone i presupposti.
6 – A partire dalla prossima legislatura gli stipendi dei collaboratori
parlamentari saranno direttamente corrisposti da ciascuna Camera: i
parlamentari non avranno più diritto alla relativa indennità, dunque.
6.2 – Idem al comma precedente pure in ambito regionale, ricorrendone i
presupposti.
Art. 5
È vietato l’accumulo d’incarichi pubblici: chi, inderogabilmente entro 15
giorni, non sceglie per quale optare e non rassegna dimissioni
irrevocabili dagli altri, d’ufficio è considerato decaduto da tutti g