Perchè la crisi | Page 208

… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti Art. 2 Stabilendo che i livelli retributivi non possono essere più di quelli attualmente riconosciuti, e in ogni caso non più di 10, resta, parimenti, inteso che nella P.A. ogni retribuzione complessiva di un dato livello non può superare del 25% quella del livello immediatamente inferiore: in simili calcoli è da includere, rideterminandolo, anche, l’intero trattamento economico - somme lorde complessivamente percepite, sia mensilmente che annualmente, comprensive di ogni cifra a qualsiasi titolo ricevuta per le proprie prestazioni tutte - dei dirigenti di qualsiasi fascia e grado, a qualsiasi ufficio appartenenti. Art. 3 Ai dipendenti della P.A. in servizio all’estero, opportunamente distinguendo tra paesi disagiati e no, tra paesi a rischio e paesi ad alto rischio, è concessa un’indennità non superiore rispettivamente al 50% (per paese non disagiato), al 75%, al 170% e al 300% (per paese ad alto rischio) dello stipendio percepito in Patria, oltre all’alloggio; abolite tutte le disponibilità fisse per rappresentanza, sia personali dei vari funzionari e dirigenti, che dei consoli e ambasciatori: abbisognando per eventi o acquisti particolari, debitamente richiesti e illustrati e motivati, esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte degli uffici centrali del M.A.E., ai quali spetterà l’obbligo del successivo controllo formale e sostanziale della documentazione-rendicontazione. Art. 4 Tutti coloro che alla data di pubblicazione della presente legge con qualsiasi qualifica/mansione/livello prestano attività lavorativa presso gli uffici di deputati e senatori da almeno due mesi e non sono stati ancora dichiarati, hanno diritto ad un regolare contratto di lavoro della durata pari ad un anno e inquadrati con la qualifica/mansione/livello corrispondente al lavoro effettivamente svolto; coloro che prestano attività lavorativa da almeno sei mesi e non sono stati ancora dichiarati, hanno diritto ad un regolare contratto di lavoro della durata pari all’intera legislatura in corso e ad essere inquadrati con la qualifica/mansione/livello corrispondente al lavoro effettivamente svolto; 2 – i deputati e senatori che alla data d’entrata in vigore della Legge non hanno usufruito di prestazioni lavorative continue di terzi e non hanno dichiarato alcun loro collaboratore, non hanno più diritto per l’intera legislatura alla relativa indennità parlamentare prevista; 3 – i deputati e senatori che alla data d’entrata in vigore della Legge, a qualsiasi titolo hanno usufruito negli ultimi cinque anni di prestazioni lavorative continue o saltuarie di terzi, comunque, propri collaboratori, e Nino Marchese 4