… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
Art. 2
Stabilendo che i livelli retributivi non possono essere più di quelli
attualmente riconosciuti, e in ogni caso non più di 10, resta, parimenti,
inteso che nella P.A. ogni retribuzione complessiva di un dato livello non
può superare del 25% quella del livello immediatamente inferiore: in
simili calcoli è da includere, rideterminandolo, anche, l’intero trattamento
economico - somme lorde complessivamente percepite, sia mensilmente
che annualmente, comprensive di ogni cifra a qualsiasi titolo ricevuta per
le proprie prestazioni tutte - dei dirigenti di qualsiasi fascia e grado, a
qualsiasi ufficio appartenenti.
Art. 3
Ai dipendenti della P.A. in servizio all’estero, opportunamente
distinguendo tra paesi disagiati e no, tra paesi a rischio e paesi ad alto
rischio, è concessa un’indennità non superiore rispettivamente al 50%
(per paese non disagiato), al 75%, al 170% e al 300% (per paese ad alto
rischio) dello stipendio percepito in Patria, oltre all’alloggio; abolite tutte
le disponibilità fisse per rappresentanza, sia personali dei vari funzionari
e dirigenti, che dei consoli e ambasciatori: abbisognando per eventi o
acquisti particolari, debitamente richiesti e illustrati e motivati, esplicita e
preventiva autorizzazione scritta da parte degli uffici centrali del M.A.E.,
ai quali spetterà l’obbligo del successivo controllo formale e sostanziale
della documentazione-rendicontazione.
Art. 4
Tutti coloro che alla data di pubblicazione della presente legge con
qualsiasi qualifica/mansione/livello prestano attività lavorativa presso gli
uffici di deputati e senatori da almeno due mesi e non sono stati ancora
dichiarati, hanno diritto ad un regolare contratto di lavoro della durata
pari ad un anno e inquadrati con la qualifica/mansione/livello
corrispondente al lavoro effettivamente svolto; coloro che prestano
attività lavorativa da almeno sei mesi e non sono stati ancora dichiarati,
hanno diritto ad un regolare contratto di lavoro della durata pari all’intera
legislatura
in
corso
e
ad
essere
inquadrati
con
la
qualifica/mansione/livello corrispondente al lavoro effettivamente svolto;
2 – i deputati e senatori che alla data d’entrata in vigore della Legge non
hanno usufruito di prestazioni lavorative continue di terzi e non hanno
dichiarato alcun loro collaboratore, non hanno più diritto per l’intera
legislatura alla relativa indennità parlamentare prevista;
3 – i deputati e senatori che alla data d’entrata in vigore della Legge, a
qualsiasi titolo hanno usufruito negli ultimi cinque anni di prestazioni
lavorative continue o saltuarie di terzi, comunque, propri collaboratori, e
Nino Marchese
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