… una proposta di legge sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
quelle di pari qualifica/funzione/livello/grado attualmente riconosciute e in
uso presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
3 – in tutta la Pubblica Amministrazione è, pertanto, equiparata a quella
di pari qualifica/funzione/livello/grado attualmente riconosciuta e in uso
presso il Ministero di Grazia e Giustizia, la retribuzione di ogni singolo
lavoratore, di qualsiasi qualifica/funzione/livello/grado, senz’alcuna
eccezione, dipendente sia di qualsiasi dicastero che di qualsiasi ufficio
della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio Dei
Ministri, delle Camere parlamentari, dei vari organi istituzionali dello
Stato, nessuno escluso, delle regioni e degli enti locali tutti, nessuno
escluso, nonché di enti ove lo Stato o enti locali vi partecipano: lo stesso,
per gli appartenenti alle forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri,
all’Esercito, alla Marina e all’Aviazione, alla Polizia Penitenziaria, alla
Guardia di Finanza, al Corpo Forestale e ad ogni altro corpo di polizia
locale, che, all’entrata in vigore della Legge, prestano servizio in uffici o,
se operanti all’interno di caserme e carceri, sono adibiti a compiti
esclusivamente amministrativi o tecnici o artigianali o di semplice
manovalanza: pure le retribuzioni di costoro, effettivamente e
complessivamente percepite, sono equiparate alle retribuzioni
riconosciute al corrispondente personale amministrativo in servizio
presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
4 – dalle buste-paga di tutti i dipendenti della P.A., quindi, di qualsiasi
livello, mansione, funzione e grado e a qualsiasi ufficio appartenenti,
sono abrogate/cancellate/abolite totalmente le cosiddette indennità di
palazzo o di rischio o di funzione o altre voci economiche accessorie,
aggiuntive, pagate anche fuori busta-paga, e che di norma non figurano
come corrispettivi dei dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia di
pari livello o che, sebbene esse siano proprie del dato ufficio o categoria,
comunque, non corrispondono al rischio connesso al lavoro realmente
prestato, costituendo di fatto esclusivit