la documentazione per altro viene posta in evidenza già nei considerando ( 4 ), ( 37 ) e ( 38 ) che , unitamente all ’ art . 9 , sottolineano la necessità di rendere disponibile la documentazione di accompagnamento del prodotto , anche in formato elettronico , in maniera chiara , comprensibile , leggibile , comprensiva di informazioni coerenti e trasparenti e di fare in modo che questa segua tutta la filiera commerciale . Aspetto questo più volte sottolineato per la sua importanza sulle pagine di questa rivista e in occasione di incontri di approfondimento .
LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E CONFORMITÀ L ’ art . 13 “ Dichiarazione di prestazione e di conformità ” introduce il nuovo elemento ( ma non del tutto nuovo se si rammentano i disposti della vecchia Direttiva Europea 89 / 106 / CE ) della conformità del prodotto , nonché della prestazione di sostenibilità ambientale . La dichiarazione di prestazione e conformità – DoPC deve essere redatta a cura del fabbricante prima dell ’ immissione del prodotto sul mercato e i suoi contenuti devono essere allineati ai disposti del successivo art . 15 e allo schema riportato nell ’ Allegato V del Regolamento stesso . Il comma 2 dell ’ art . 15 infatti specifica che la dichiarazione di prestazione e di conformità comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate , elencate all ’ Allegato II del Regolamento . La prestazione comprende anche l ’ imballaggio utilizzato o che sarà molto probabilmente utilizzato ed è calcolata usando l ’ ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione . Sempre l ’ art . 15 sancisce la gradualità applicativa dei requisiti ambientali , correlati al ciclo di vita del prodotto , fissandone le specifiche scadenze , ossia :
• dall ’ 8 gennaio 2026 , basterà fare riferimento alle caratteristiche ambientali essenziali relative agli effetti dei cambiamenti climatici ( in termini totali , di combustibili fossili , biogenici e di uso del suolo e cambiamento di uso del suolo );
• dal 9 gennaio 2030 , occorrerà aggiungere le caratteristiche ambientali essenziali rispetto alla riduzione dello strato di ozono , al potenziale di acidificazione , all ’ eutrofizzazione delle acque dolci e delle acque marine , all ’ eutrofizzazione terrestre , all ’ ozono fotochimico , all ’ impoverimento abiotico – minerali e metalli , all ’ impoverimento abiotico – combustibili fossili e al consumo di acqua ;
• dal 9 gennaio 2032 , occorrerà prevedere anche il particolato , le radiazioni ionizzanti per la salute umana , l ’ ecotossicità per le acque dolci , la tossicità per gli esseri umani e i relativi effetti cancerogeni , la tossicità per gli esseri umani e i relativi effetti non cancerogeni e infine gli impatti legati all ’ uso del suolo .
La prima scadenza , sempre in funzione di quanto già espresso in merito alle specifiche armonizzate di prodotto , è pertanto tra un anno circa e comunque richiede da parte della
Commissione la messa a punto dell ’ apposito software di calcolo del ciclo di vita del prodotto , di cui ad oggi non si hanno notizie precise . L ’ art . 16 “ Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità ” descrive le modalità che il fabbricante può utilizzare per rendere disponibile la DoPC di ciascun prodotto immesso sul mercato : fornitura in formato elettronico oppure messa a disposizione su apposito sito web purché siano soddisfatte specifiche condizioni che ne garantiscano l ’ accessibilità , la leggibilità , la sorveglianza e la manutenzione , l ’ impossibilità di apportare modifiche , ecc . Nel momento in cui diventerà operativo il passaporto digitale del prodotto , la dichiarazione di prestazione e conformità dovrà essere contenuta nel passaporto stesso ( di cui si parla successivamente a commento del Capo X del Regolamento ).
LA “ SOLA ” MARCATURA CE L ’ art . 17 “ Principi generali e uso della marcatura CE ” e l ’ art . 18 “ Regole e condizioni per l ’ apposizione della marcatura CE ” riportano prescrizioni già note al mercato , anche in termini di responsabilità dell ’ operatore economico che appone la marcatura CE , conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale . La marcatura CE deve essere predisposta in conformità all ’ Allegato V del Regolamento e apposta in modo visibile , leggibile e indelebile sul prodotto . In caso di impossibilità di fare ciò a causa della natura del prodotto , la marcatura CE deve essere riportata su un ’ etichetta applicata al prodotto o all ’ imballaggio oppure , qualora anche ciò non fosse possibile , sui documenti di accompagnamento . Tra i richiami alle regole e alle condizioni per l ’ apposizione della marcatura CE , si aggiunge la precisazione che , qualora sia disponibile il sistema di passaporto digitale , nella marcatura CE deve apparire l ’ indicazione del supporto dati collegato al passaporto stesso .
DICITURE PER ETICHETTARE I PRODOTTI Il Capo III del Regolamento , a partire dall ’ art . 20 fino all ’ art . 30 , è dedicato agli obblighi e ai diritti degli operatori economici ( fabbricanti , mandatari , importatori , distributori , fornitori di servizi di logistica , mercati on line e altre vendite a distanza ). Molte indicazioni sono riprese dal precedente Regolamento ( UE ) n . 305 / 2011 con alcune puntualizzazioni specifiche sulle vendite on line e sul tema della sicurezza dei prodotti . In relazione a quest ’ ultimo aspetto in particolare , il Regolamento richiama a sua volta il Regolamento ( UE ) 2023 / 988 ( entrato in vigore il 13 dicembre 2024 ), specificando che il Fabbricante è tenuto a etichettare il prodotto con la dicitura « Esclusivamente per uso professionale » se sono necessarie competenze per utilizzarlo e ad esporre l ’ etichetta ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita , anche in caso di vendita a distanza . I prodotti non etichettati con la dicitura « Esclusivamente per uso professionale » sono
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