NUOVA FINESTRA Febbraio 2025 | Page 54

NORMATIVA www . guidafinestra . it sanciti dal Regolamento . Il sistema potrà essere utilizzato volontariamente nel periodo transitorio . Un commento sull ’ art . 96 del Regolamento relativo ai tempi di entrata in vigore : come anticipato all ’ inizio del presente articolo , il Regolamento è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e cioè dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione in GUUE avvenuta il 18 dicembre 2024 e sarà applicabile dall ’ 8 gennaio 2026 , fatti salvi diversi articoli che entrano in vigore subito e l ’ art . 92 , relativo alle sanzioni , che si applicherà dall ’ 8 gennaio 2027 , questo per dare tempo agli stati membri di legiferare in merito , stabilendo le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di non conformità e adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l ’ applicazione . Le sanzioni previste dovranno essere “ effettive , proporzionate e dissuasive ”.
considerati destinati anche agli utenti non professionali e ai consumatori . Il fabbricante inoltre è tenuto a esporre in modo visibile ai clienti , prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita , anche in caso di vendita a distanza , le informazioni previste dal Regolamento ( UE ) 2024 / 3110 . Questo passaggio pone in evidenza l ’ importanza che i Regolamenti europei attribuiscono alla possibilità da parte del consumatore di siglare un contratto ed effettuare l ’ acquisto secondo i principi di consapevolezza e di debita informazione .
IL PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO Alcuni commenti sul Capo X del Regolamento che tratta il tema del passaporto digitale del prodotto in termini di descrizione del sistema , di informazioni che questo deve contenere , di requisiti generali , di progettazione tecnica , di funzionamento e di utilizzo obbligatorio . La tematica merita sicuramente attenzione perché rappresenta il futuro del prodotto , anche se ad oggi siamo ancora in fase teorica non essendo disponibili gli strumenti operativi per l ’ attuazione di questo disposto . Infatti , occorrerà uno specifico atto delegato della Commissione che sancisca l ’ istituzione del sistema , in pratica una piattaforma europea dove poter caricare i passaporti digitali . Dopo 6 mesi dall ’ entrata in vigore dell ’ atto delegato il sistema dovrà essere pienamente operativo e soddisfare gli obiettivi previsti , dopo 18 mesi dall ’ entrata in vigore sempre dell ’ atto delegato si applicheranno invece gli obblighi
I SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA Un ’ ultima occhiata , infine , all ’ Allegato IX “ Sistemi di valutazione e verifica ”, dove si introduce il nuovo sistema di valutazione e verifica 3 +, di interesse per il comparto dei serramenti attualmente soggetti al sistema 3 . Il sistema 3 + sottende al controllo della valutazione della sostenibilità ambientale che deve essere effettuato da parte dell ’ organismo notificato , mentre al fabbricante competono i compiti seguenti :
• valutazione della prestazione del prodotto sulla base di valori , calcoli e modellizzazioni iniziali ;
• controllo della produzione in fabbrica . All ’ organismo notificato invece spetta la decisione in merito al rilascio , all ’ eventuale sospensione o ritiro della relazione di convalida sulla base di svariati fattori , comprese la validazione della valutazione effettuata dal fabbricante e l ’ ispezione iniziale dello stabilimento di produzione .
TEMPISTICHE DA CONSIDERARE La pubblicazione del nuovo Regolamento ( UE ) 2024 / 3110 sui Prodotti da Costruzione ha introdotto una serie di novità che potranno essere davvero importanti per il mercato . Si ripete l ’ utilizzo del tempo futuro in quanto la loro applicazione sarà graduale e , per il comparto dei serramenti in particolare , è strettamente legata al completamento del processo di “ aquis del CPR ” e di “ standardization request ”, nonché della successiva revisione delle norme armonizzate di riferimento , in particolare la EN 14351-1 , le cui tempistiche al momento non sono certe . Inoltre , si prevede che il processo di completamento di tutte le norme armonizzate che possano coprire l ’ intero ventaglio dei prodotti da costruzione e la conseguente effettiva applicazione del nuovo Regolamento possano avvenire nel 2040 . Le aziende hanno quindi a disposizione margini temporali sufficienti per acquisire tutte le informazioni necessarie , restare aggiornati sugli sviluppi della situazione e iniziare a introdurre opportune strategie tecnico-commerciali , per esempio in relazione alla dichiarazione delle prestazioni ambientali del prodotto , per non trovarsi impreparati , poi , nel momento in cui si dovesse partire .
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