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dopo la sua disinstallazione ;
• ( 9 ) “ operatore economico ” – da intendersi come il fabbricante , il mandatario , l ’ importatore , il distributore , il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al regolamento in relazione alla fabbricazione o alla rifabbricazione dei prodotti , compresi prodotti da riutilizzare , o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti ;
• ( 21 ) “ uso previsto ” – finalità di un prodotto quale definita nelle specifiche tecniche armonizzate applicabili o nei documenti per la valutazione europea ;
• ( 22 ) “ uso dichiarato ” – uso previsto dal fabbricante , comprese le condizioni d ’ uso , stabilito nella documentazione tecnica , sulle etichette , nelle informazioni generali relative ai prodotti , nelle istruzioni per l ’ uso , nelle informazioni di sicurezza o nel materiale pubblicitario ;
• ( 35 ) “ distributore ” – qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento diversa dal fabbricante o dall ’ importatore che mette un prodotto a disposizione sul mercato , tra l ’ altro offrendo prodotti per la vendita , il noleggio o la vendita a rate o esponendo prodotti ai clienti o agli installatori nel corso di un ’ attività commerciale , anche mediante la vendita a distanza , a titolo oneroso o gratuito ;
• ( 37 ) “ fabbricato in un unico esemplare ” – indica che , in ragione delle specifiche del cliente , è necessario un riadattamento del processo di produzione per la fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall ’ operatore economico ;
• ( 44 ) “ processo non in serie ” – processo che non è né prevalentemente automatizzato o prevalentemente realizzato utilizzando tecniche di assemblaggio in linea né ripetuto molto spesso in relazione al volume di produzione dall ’ operatore economico interessato o dagli operatori economici appartenenti allo stesso gruppo di imprese , determinato da una persona fisica o giuridica che esercita un controllo comune , o dalla stessa struttura organizzativa ;
• ( 47 ) “ mercato online ” – fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un ’ interfaccia online che consente ai clienti di concludere contratti a distanza con operatori economici per la vendita di prodotti ;
IL PROCESSO “ AQUIS DEL CPR ” L ’ art . 4 “ Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate ” è dedicato al processo di stesura o revisione delle norme armonizzate attraverso l ’ istituzione di un gruppo di esperti , designati dagli Stati membri e provenienti dalle organizzazioni europee di normazione e dalle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi , che supportano la Commissione nel cosiddetto processo di “ aquis del CPR ” e di “ standardization request ”. Tale processo , preliminare alla fase di revisione o elaborazione di norme armonizzate , comprende anche la definizione e l ’ aggiornamento di un piano di lavoro ( la pubblicazione del primo piano di lavoro è previsto entro l ’ 8 gennaio 2026 ), la preparazione dei contenuti tecnici relativi alle specifiche tecniche armonizzate , anche in relazione ai prodotti da potervi includere . In relazione allo specifico processo di “ aquis ” per i serramenti , è in corso l ’ attività a livello europeo , con il gruppo di esperti nominati , e si stanno esaminando e discutendo le possibili alternative per la revisione delle norme EN 14351-1 , EN 14351-2 ed EN 16034 , anche in considerazione delle regolamentazioni nazionali dei singoli stati membri . Le ipotesi sul piano tecnico sono svariate : tra queste anche quella di frazionare ulteriormente tali norme in funzione delle tipologie di prodotti ( porte esterne , porte interne , finestre , finestre da tetto , con o senza caratteristiche di resistenza al fuoco ), delle caratteristiche essenziali obbligatorie e delle caratteristiche volontarie . Il che potrebbe creare delle onerose duplicazioni per i fabbricanti e aumentare la confusione di mercato , anche in termini di confrontabilità dei prodotti per gli utenti . Ma di questo se ne potrà parlare compiutamente quando si arriverà a definizione di tutti i passaggi normativi .
DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO Proseguendo , l ’ art . 9 “ Informazioni generali relative ai prodotti , istruzioni per l ’ uso e informazioni sulla sicurezza ” ribadisce l ’ obbligo di fornire le suddette informazioni , così come declinate nell ’ Allegato IV del documento stesso . L ’ importanza del-
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