Nuova Finanza 1 | страница 38

INTERNO 1-2016 08/01/16 10.39 Pagina 36 tal senso, infatti, l’articolo 2629-bis del Codice Civile non tutela direttamente l’interesse patrimoniale dei singoli risparmiatori ma il regolare e trasparente svolgimento dell’attività societaria: una tutela funzionale a interessi che stanno sullo sfondo, legata al regolare funzionamento degli organi societari. Sarebbero, dunque, tali beni strumentali a coniugare offensività e illecito. In tal senso, il bene protetto sarebbe bene strumentale e, se tale situazione di fatto sussiste, merita tutela e deve configurarsi come bene giuridico. Occorre, qui, insistere sulla necessità di ravvisare un disvalore nell’omessa comunicazione del conflitto di interessi, avendo a mente che la sanzione penale del mancato rispetto di una procedura non rende, di per sé, tale procedura un bene giuridico. L’infedeltà patrimoniale si fonda sull’esistenza di: interesse in conflitto con la società, quale presupposto della condotta; un atto di disposizione patrimoniale o, in alternativa, il concorso a deliberare atti dispositivi; conseguente causa di un danno patrimoniale; dolo specifico dell’ingiusto profitto. Incriminata non è qualsiasi offesa al patrimonio della società, ma solo quella realizzata tramite un atto che contempla la disposizione di beni sociali, adottato con il concorso di uno dei soggetti attivi. In tal senso, quindi, ci si può ricollegare al discorso sul bene giuridico protetto che, qui, sembrerebbe essere il patrimonio della società. La ratio dell’incriminazione sarebbe riconducibile, allora, al genere dei tradizionali reati contro il patrimonio, mentre è solo l’ulteriore modalità, alternativa, della condotta (il concorso a deliberare atti di gestione contrari all’interesse sociale e pregiudizievoli per il patrimonio sociale) a presentarsi quale elemento di specialità. Si ritiene, però, che, con riguardo alla condotta, non possano essere inclusi nell’area di rilevanza penale gli atti di riorganizzazione societaria. L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello del dolo specifico. Per quanto riguarda la seconda norma penale in esame, la legge 262/05 ha Nuova Finanza - gennaio, febbraio 2016 - Pag. 36 ampliato il novero delle disposizioni penali per società e consorzi. La norma dispone che l’amministratore oppure il membro del consiglio di gestione (di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o sottoposta a vigilanza) che violi gli obblighi dell’articolo 2391 del Codice Civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. La norma inserisce il nuovo reato nella categoria dei reati societari, presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Ma che cosa prevede l’articolo 2391? Il testo fa riferimento a “ogni interesse” che l’amministratore abbia in una determinata operazione della società e impone all’amministratore delegato gli obblighi non solo di rendere nota la presenza di un interesse, ma anche di astenersi dal compiere l’operazione. Il reato è strutturato come una violazione di precetti dalla quale derivano danni alla società o a terzi. Non si può, quindi, dire che l’obbligo per l’amministratore di dare notizia di qualsivoglia interesse assuma di per sé rilevanza penale con conseguente tutela penalistica della trasparenza da parte dell’amministratore nella sua veste di gestore di patrimoni altrui. Per configurare il delitto, è in altre parole necessaria l’esistenza di un danno patrimoniale, condizione questa che determina la natura non meramente sanzionatoria ovvero formalistica della norma.