Alunni-studenti con BES, formalmente individuati dal Consiglio di classe
Per altre situazioni di alunni-studenti con BES, la scuola mette a disposizione delle Commissioni
d'esame la documentazione inerente al loro percorso scolastico, il PDP, nonché tutte le indicazioni
utili per consentire a tali alunni-studenti di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La
Commissione d’esame, sulla base di quanto previsto dalla normativa 24 , esaminati gli elementi
forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, in
particolare relative ai candidati con BES per i quali sia stato redatto apposito PDP, le modalità
didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in
sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi 25 , in analogia a quanto
previsto per alunni e studenti con DSA.
DPR 297/94 art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame.
LP 11/2010 Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano
LP 12/2012 Ordinamento dell’apprendistato e Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 71 Modifiche
alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato".
DGP 1168/2017 Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione.
Dlgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato.
24 Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione
scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del
27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013.
25 Si veda la sezione Strumenti compensativi e misure dispensative.
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