L'Installatore Italiano Settembre/Ottobre 2024 | 页面 60

DALL ’ ASSOCIAZIONE
che il proponente deve affrontare per predisporre le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi , posto che i contenuti dell ’ attuale progetto di fattibilità risultano notevolmente rafforzati , sotto il profilo tecnico e progettuale , rispetto al passato . Per tali motivi , abbiamo proposto di modificare i contenuti della proposta , sostituendo il riferimento al primo livello progettuale ( progetto di fattibilità ) con il documento di fattibilità delle alternative progettuali ( DOCFAP ) che costituisce un valido strumento progettuale di partenza per la presentazione delle proposte , oltre che rappresentare un elemento fondamentale della programmazione così come previsto dall ’ art . 37 del nuovo Codice dei contratti . Infine , nell ’ ottica di garantire il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione prefissati dal Legislatore , scelta quest ’ ultima evidente con la ridefinizione dei livelli di progettazione finalizzata a consentire lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti , si propone , come già previsto dal precedente art . 23 , comma 4 del D . Lgs . n . 50 / 2016 , l ’ omissione di un livello progettuale , nel caso di specie il progetto di fattibilità , i cui contenuti saranno riproposti nel progetto esecutivo . Inoltre , il vigente Codice dei Contratti Pubblici stabilisce nell ’ ambito delle operazioni di project financing che “ per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all ’ articolo 14 , comma 1 , lettera a ) - circa 5,4 milioni di euro - il bando di gara per l ’ affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l ’ aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata , anche consortile ” ( art . 194 , comma 1 , d . lgs . n . 36 / 2023 ). La norma impone l ’ obbligo di costituzione di una società di scopo ( c . d . “ special purpose vehicle ”) in capo all ’ aggiudicatario di una concessione di servizi senza particolari considerazioni o limiti , se non quello del valore che comunque è sostanzialmente ininfluente in operazioni ad alto investimento e valore come per la finanza di progetto . Come noto , l ’ introduzione di un obbligo di costituzione di una SPV e non più di una facoltà rappresenta un significativo cambio di paradigma rispetto al previgente Codice che , al contrario , aveva lasciato - più opportunamente – agli enti concedenti di valutare , caso per caso , se vi fosse necessità o meno di imporre la costituzione di una società di progetto in sede di gara ( cfr . art . 184 , d . lgs . n . 50 / 2016 ). Riteniamo , dunque sia necessario valutare il ripristino all ’ art . 194 d . lgs . n . 36 / 2023 della facoltà e non più dell ’ obbligo rispetto alla costituzione di società , analogamente a quanto già previsto nel previgente Codice ( D . lgs . n . 50 / 2016 ) o , in alternativa , di limitare tale obbligo alle Concessioni che prevedono l ’ ingresso di enti finanziatori esterni nella società di scopo . In tal modo , si supererebbe la corrente formulazione della disposizione che si ritiene contraria ai principi di proporzionalità ed uguaglianza nonché di libertà organizzativa delle imprese . Ulteriori modifiche sono state avanzate relativamente all ’ art . 50 “ affidamento dei lavori con procedura negoziata “ sottosoglia ”, chiedendo la riduzione degli importi per i quali applicare la procedura negoziata , fissando l ’ importo ad 1 milione di euro e all ’ art . 68 “ disciplina delle Associazioni Temporanee di Imprese ( ATI ) e dei Consorzi ”, poiché si ritiene opportuno correggere la misura , prevedendo che la responsabilità solidale ricorra esclusivamente nel caso in cui la mandataria non possieda i requisiti prevalenti . Al contrario , nell ’ ipotesi in cui la società mandataria possieda i requisiti prevalenti , è opportuno prevedere che le mandanti siano responsabili delle sole attività poste in essere di propria competenza , mentre la solidarietà resterà in capo alla sola mandataria . Il secondo comma dell ’ art . 57 non definisce in maniera puntuale le modalità con cui i Criteri Ambientali Minimi ( CAM ) devono essere dettagliati nella documentazione di gara , per specifiche categorie di appalti e concessioni , ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d ’ azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione , e considerato che l ’ assenza di tale puntuale definizione ha generato – e sta tuttora generando – numerosi contenziosi in giurisdizione amministrativa derivanti da presunte carenze nei bandi di gara in merito a tali elementi , si propone di provvedere a sanare tale carenza , precisando nel comma 2 : 1 . la regolamentazione specifica con cui devono essere enucleati nei bandi di gara , per specifiche categorie di appalti e concessioni , i dettagli dei Criteri Ambientali Minimi , nonché
2 . la misura della valorizzazione dell ’ ossequio ai CAM nelle proposte progettuali inerenti i bandi summenzionati e
3 . la precisazione che la definizione in dettaglio dei CAM nei bandi , nonché eventuali obblighi di produzione in gara di diagnosi o attestati di prestazione energetica , non possono essere applicati nelle gare bandite per l ’ affidamento di accordi o convenzioni-quadro banditi da Centrali di Committenza ( a livello nazionale o regionale ) per i motivi di seguito meglio dettagliati . Dal momento che le aziende sono tenute ad investire in sostenibilità ambientale e che lo stesso Codice dei contratti pubblici dispone la valorizzazione economica dei CAM ( Criteri Ambientali Minimi ) nella gara , sarebbe opportuno far rientrare i costi della sostenibilità ambientale tra le voci inderogabili in sede di offerta – al pari dei minimi salariali e degli oneri di sicurezza – laddove quantificate . Difatti , in
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