L'Installatore Italiano Settembre/Ottobre 2024 | Page 59

DALL ’ ASSOCIAZIONE
CODICE APPALTI

Tavolo MIT Su Codice Appalti : ASSISTAL pronta a collaborare per miglioramenti significativi al codice appalti

ASSISTAL ha partecipato al tavolo tecnico convocato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , Matteo Salvini , sul Codice dei Contratti Pubblici ( Codice Appalti ). Al termine dei lavori , tutte le parti coinvolte sono state invitate a fornire i propri contributi relativi alle proposte di modifiche del Codice . Il Presidente Roberto Rossi , ringraziando il Ministro Salvini per il coinvolgimento dell ’ Associazione , ha definito l ’ occasione come un “ momento importante per snellire la burocrazia e agevolare la crescita del Paese .” A giudizio del Presidente Rossi , le proposte ASSISTAL di modifica del Codice riguardano la necessità sia di chiarire meglio alcuni principi espressi , sia di correggere alcuni istituti che risultano essere penalizzanti per le imprese , come la revisione prezzi o il Partenariato Pubblico Privato , che “ andrebbe fortemente incentivato laddove la capacità finanziaria delle imprese strutturate e qualificate può rappresentare un plus rilevante per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di transizione energetica .” Le proposte di modifica avanzate da ASSISTAL e inviate attraverso la consultazione indetta dal Ministero , hanno riguardato numerosi articoli del Codice , a partire dall ’ art . 11 . L ’ articolo prevede che nei documenti di gara debba essere applicato il CCNL di settore siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale . ASSISTAL condivide pienamente il principio , essendo peraltro firmataria del CCNL per il settore rappresentato . D ’ altro canto , in sede di applicazione sono state rilevate numerose criticità in quanto le S . A . spesso indicano CCNL non coerenti con l ’ oggetto dell ’ appalto . Ed anche la previsione che l ’ impresa partecipante che applica un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla SA nei documenti di gara , renda una dichiarazione di equipollenza economica e normativa , risulta di difficile applicazione , in quanto spesso i differenti CCNL non sono comparabili , soprattutto sotto il profilo normativo . Pertanto , riteniamo sia necessario chiarire che le stazioni appaltanti debbano individuare correttamente il CCNL da applicare alla gara , seguendo il criterio della stretta connessione tra l ’ oggetto dell ’ appalto e l ’ ambito di applicazione del CCNL richiamato . Altre criticità sono emerse dall ’ art . 60 “ Revisione prezzi ”, laddove ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi prevista dalla normativa , il comma 3 dispone che vengano utilizzati indici sintetici , specifici , elaborati dall ’ ISTAT , con la possibilità di integrarli . A nostro avviso , tale disposizione dovrebbe essere rivista nella sua interezza relativamente a ciò che attiene il comparto dei servizi , connotato da una molteplicità di attività e forniture molto diverse tra loro . Ciò anche in considerazione degli avvenimenti dell ’ ultimo quadriennio - tra emergenza sanitaria , crisi energetica e di approvvigionamento delle materie prime - che hanno condizionato significativamente il costo delle forniture , e di conseguenza la stabilità delle imprese , in intervalli di tempo molto brevi . A questo proposito , vi è la necessità di utilizzare di volta in volta gli indici dei centri di costo maggiormente rilevanti , dato l ’ andamento del mercato in continua evoluzione . Con riferimento ai contratti di servizio energia / EPC , si ritiene utile e opportuno precisare che le Stazioni Appaltanti possano tenere conto , in relazione alla revisione prezzi del vettore energetico , di indici diversi da quelli previsti all ’ art . 60 ( comma 3 ), come ad esempio PUN / PSV / Arera / Camera di Commercio . Inoltre , trattandosi di contratti di lunga durata , non dovrebbero trovare applicazione le limitazioni previste all ’ art . 60 ( comma 2 ) ( 5 % -80 %). Bisogna , inoltre , prevedere la possibilità di un cambio di indice in corso di esecuzione contrattuale in caso di mancata pubblicazione o cessata rappresentatività di quello riportato nel contratto . Per gli altri settori , si ritiene non sia comunque condivisibile la previsione di percentuali di alea così rilevanti ( 5 %, 80 %) affinché scatti l ’ obbligo revisionale , né che la clausola revisionale intervenga con cadenza annuale , che dovrebbe , a nostro avviso , avvenire in tempi più concitati , ovvero non oltre il trimestre . In merito alle percentuali di alea , la nostra proposta è di sostituirle con le seguenti : 2 % -90 %. L ’ art . 193 del D . Lgs . n . 36 del 2023 , relativo alla finanza di progetto , individua espressamente i contenuti della proposta da presentare all ’ Ente concedente che deve prevedere , come già stabilito per la previgente normativa , il progetto di fattibilità . Le note modifiche apportate dal nuovo Codice dei contratti in tema di progettazione , con espressa riduzione a due soli livelli progettuali , impattano sui costi
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