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DALL ’ AREA LAVORO
DECRETO TRASPARENZA

Nuovi obblighi per i datori di lavoro

Con l ’ entrata in vigore del D . Lgs . 27 giugno 2022 , n . 104 ( c . d . Decreto trasparenza ) di recepimento della Direttiva UE 2019 / 1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell ’ Unione europea , si intende promuovere l ’ accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro al fine di garantire la conoscenza e la prevedibilità . Il c . d . Decreto “ Trasparenza ”, introduce una serie di obblighi informativi a carico del datore di lavoro per quanto riguarda le informazioni da comunicare in sede di assunzione relative agli elementi essenziali del rapporto di lavoro che , pertanto , devono essere ulteriormente dettagliati dal punto di vista dei contenuti . E ’, dunque , necessario verificare i draft dei contratti di assunzione e di collaborazione coordinata e continuativa in uso al fine di renderli conformi alle nuove previsioni normative . Tali obblighi riguardano le nuove assunzioni ( a partire dal 13 agosto ) mentre i lavoratori già assunti possono richiedere al datore di lavoro di fornire , aggiornare o integrare – entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore – le informazioni sul rapporto di lavoro .
Ambito di applicazione Sono tenuti al rispetto dei nuovi obblighi informativi i datori di lavoro che stipulano un qualsiasi contratto di lavoro subordinato , quale che sia la durata ( tempo determinato o indeterminato ) o il regime orario ( tempo pieno , part time o intermittente ), ma anche i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti di prestazione occasionale .
Informazioni sul rapporto di lavoro Le informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore per iscritto all ’ inizio del rapporto di lavoro riguardano l ’ identità delle parti , il luogo di lavoro , la sede o il domicilio del datore di lavoro , l ’ inquadramento , il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore , la data di inizio del rapporto di lavoro , la tipologia di rapporto di lavoro , la durata del periodo di prova , il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro , la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore , la procedura , la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore ; l ’ importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi , la programmazione dell ’ orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione , nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno , il contratto collettivo , anche aziendale , applicato al rapporto di lavoro ; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro . L ’ obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore , all ’ atto dell ’ instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell ’ inizio dell ’ attività lavorativa , alternativamente , o del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro . Laddove i predetti documenti non contengano tutte le informazioni richieste , è possibile integrare l ’ obbligo informativo con un successivo atto scritto da consegnare al lavoratore entro sette giorni successivi all ’ inizio della prestazione lavorativa .
Modalità di comunicazione delle informazioni Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal decreto Trasparenza in formato cartaceo oppure elettronico . Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro . Le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione .
Prestazioni di lavoro all ’ estero Per quanto riguarda gli obblighi informativi in caso di prestazioni di lavoro svolte all ’ estero , Il decreto Trasparenza prevede che il datore di lavoro deve
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