DALL ’ AREA LAVORO
comunicare al lavoratore distaccato in uno Stato membro o in uno Stato terzo , per iscritto e prima della partenza , qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro definiti in sede di assunzione nonché il paese in cui deve essere svolto il lavoro all ’ estero e la durata prevista ; la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione ; le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti ; ove sia previsto il rimpatrio , le condizioni che lo disciplinano ; la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante ; le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio , vitto e alloggio ; l ’ indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco . Nel caso di lavoratore inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive , il datore di lavoro comunica per iscritto , prima della partenza , solo le informazioni relative a il paese in cui deve essere svolto il lavoro all ’ estero e la durata prevista ; la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione ; le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti ; ove sia previsto il rimpatrio , le condizioni che lo disciplinano .
Modifica degli elementi del contratto dopo l ’ assunzione il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore , entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica , qualsiasi variazione degli elementi relativi al rapporto di lavoro che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari , ovvero dalle clausole del contratto collettivo . Questa limitazione consente di evitare che i datori di lavoro debbano monitorare le modifiche delle leggi e dei contratti collettivi per adempiere agli obblighi di informazione . Sanzioni in caso di mancato , ritardato , incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi , il lavoratore può denunciare l ’ inadempimento all ’ Ispettorato nazionale del lavoro che , compiuti i necessari accertamenti , applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato .
76 L ’ INSTALLATORE ITALIANO www . infoimpianti . it