L'Installatore Italiano Gennaio 2023 | Page 66

DALL ’ AREA LAVORO
parità salariale a parità di mansioni , alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità ”. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 46-bis , la disciplina di dettaglio della certificazione della parità di genere è stata dettata dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2022 con cui sono stati definiti i parametri per il conseguimento della certificazione da parte delle imprese e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità .
L ’ INPS autorizza alla fruizione dell ’ esonero nella misura dell ’ 1 % dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro , nel limite massimo di 50.000 euro annui , riparametrato su base mensile .
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati , anche non imprenditori , che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all ’ articolo 46- bis del D . Lgs . n . 198 / 2006 entro il 31 dicembre 2022 .
Assetto e misura dell ’ esonero e risorse stanziate L ’ esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro , in misura non superiore all ’ 1 % e nel limite massimo di 50.000 euro annui . Il beneficio , riparametrato su base mensile , è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere . La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è , pertanto , pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00 / 12 ). Ai fini della delimitazione dell ’ esonero , è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio ( non sono soggetti ad esonero : contributi INAIL , contributo Fondo TFR , 0,30 % Fondo Interprofessionale , contributo FIS ). Con riferimento al periodo di fruizione dell ’ esonero , lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di parità e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa . In caso di revoca della certificazione , il datore di lavoro deve provvedere , sotto la propria responsabilità , a darne tempestiva comunicazione all ’ Istituto e a sospendere la fruizione della misura
autorizzata . L ’ INPS precisa che l ’ agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate . Nell ’ ipotesi le risorse risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze presentate , il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati così da favorire il più ampio accesso alla misura . Il predetto esonero non rientra nella normativa in materia di aiuti di Stato .
Condizioni di spettanza dell ’ esonero Il diritto alla fruizione dell ’ esonero è subordinato :
• alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC ;
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali , nonché di quelli regionali , territoriali o aziendali , sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ;
• aver conseguito la certificazione della parità di genere secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022 ;
• corretta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
Coordinamento con altri incentivi L ’ esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
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