L'Installatore Italiano Gennaio 2023 | 页面 65

DLL ’ AREA TECNICA
differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili , anche percentualmente , ai mesi di gennaio , febbraio e marzo dell ’ anno 2023 .
Art . 14 . Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all ’ articolo 16 , comma 4 , del decreto legislativo 30 maggio 2008 , n . 115 , contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1 ° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 .
Art . 115 . Al fine di contenere gli effetti dell ’ aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori , è istituito per l ’ anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo , determinato ai sensi del comma 116 , a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato , per la successiva vendita dei beni , l ’ attività di produzione di energia elettrica , dei soggetti che esercitano l ’ attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale , dei soggetti rivenditori di energia elettrica , di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l ’ attività di produzione , distribuzione e commercio di prodotti petroliferi . Il contributo è dovuto , altresì , dai soggetti che , per la successiva rivendita , importano a titolo definitivo energia elettrica , gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell ’ Unione europea . Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l ’ attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell ’ energia elettrica , del gas , dei certificati ambientali e dei carburanti , nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l ’ attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00 . Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d ’ imposta antecedente a quello in corso al 1 ° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti .
DALL ’ AREA LAVORO
CIRCOLARE INPS N . 137 / 2022

Esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione di genere

Il Ministero del Lavoro , di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e con il Ministero dell ’ Economia , ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022 , riguardante l ’ esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro . L ’ INPS , con la circolare n . 137 / 2022 , ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell ’ esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 . Tale esonero contributivo è stato previsto come strutturale a decorrere dal 2023 , pertanto , per le successive annualità , l ’ INPS fornirà ulteriori indicazioni , alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa .
L ’ art . 5 della Legge n . 162 / 2021 , ha previsto , a decorrere dall ’ anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui , un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro che conseguano la certificazione della parità di genere di cui all ’ articolo 46-bis del D . Lgs . n . 198 / 2006 , quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere .
Ai sensi del citato articolo 46-bis , comma 1 : “ A decorrere dal 1 ° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda , alla
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