L'Installatore Italiano Gennaio 2023 | Página 64

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LEGGE DI BILANCIO ED ENERGIA

Le novità della Legge di Bilancio in materia di energia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale , la Legge 29 dicembre 2022 , n . 197 : “ Bilancio di previsione dello Stato per l ’ anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 .”
Di seguito gli articoli contenenti le novità in materia di energia :
Art . 2 . Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all ’ elenco per l ’ anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 , della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n . 300 del 27 dicembre 2017 , i cui costi per kWh della componente energia elettrica , calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell ’ anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi , hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell ’ anno 2019 , anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall ’ impresa , è riconosciuto , a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti , un contributo straordinario , sotto forma di credito d ’ imposta , in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell ’ anno 2023 . Il credito d ’ imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l ’ energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell ’ anno 2023 .
Art . 3 . Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW , diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2 , è riconosciuto , a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l ’ acquisto della componente energia , un contributo straordinario , sotto forma di credito d ’ imposta , in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell ’ anno 2023 , comprovato mediante le relative fatture d ’ acquisto , qualora il prezzo della stessa , calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell ’ anno 2022 , al netto delle imposte e degli eventuali sussidi , abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell ’ anno 2019 .
Art . 11 . Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico , l ’ ARERA provvede ad annullare , per il primo trimestre dell ’ anno 2023 , le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione , per altri usi , con potenza disponibile fino a 16,5 kW .
Art . 13 . In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n . 633 , le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali , di cui all ’ articolo 26 , comma 1 , del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative , di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 , contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio , febbraio e marzo dell ’ anno 2023 sono assoggettate all ’ aliquota IVA del 5 per cento . Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati , l ’ aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla
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