L'Artigianato Informa Settembre 2014 | Page 2

 spondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24. Qualora il sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese: • eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo; • recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo; egli dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese. Ne consegue che: • se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza; • se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito. Casi particolari di compilazione del modello F24 1) Compensazione del bonus erogato nel mese successivo a quello di competenza. Esempio Stipendio del mese di giugno 2014 pagato il 12 luglio 2014