L'Artigianato Informa Settembre 2014 | Page 3

 Esempio 2 Datore di lavoro che, nel mese di ottobre 2014, eroga un credito pari a 80 euro a un lavoratore, dovendo però nel contempo recuperare bonus per 240 euro a un altro dipendente: andrà effettuata in primis una compensazione interna degli importi (80240 = -160) e solo successivamente in F24 sarà esposto il debito netto residuo. 4) Bonus erogato a conguaglio di fine anno. Esempio Sostituto d’imposta che, a gennaio o febbraio 2015, eroga (o trattiene), in sede di conguaglio d’imposta anno fiscale 2014, bonus per 640 euro: in F24 riporterà l’importo a credito (o a debito) con mese di riferimento “12” e anno di riferimento “2014” . Assegni familiari anche ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo Con ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2014, si elimina la componente discriminatoria creata dall’INPS, consistente nell’aver emanato la circolare n. 4 del 15/01/2014, nella parte in cui fa riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, del diritto all’assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori. Il Tribunale di Milano contro la condotta dell’INPS, ha evidenziato che l’art. 13 comma 1 della L. n. 97 del 6/08/2013 (Legge europea 2013) prevede espressamente che l’assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e in periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 97 del 6/08/2013, in quanto tale diritto deve ritenersi sussistente in capo ai lungo soggiornanti già antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della Direttiva 2003/109/CE. Il Tribunale di Milano ritiene dunque che la Circolare n. 4 del 15/01/2013 dell’INPS, con la quale afferma che il diritto all’assegno ex art. 65 L.448/98 per l’annualità 2013 decorre solo dall’1/7/2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, abbia posto in essere una discriminazione collettiva, poiché la negazione del beneficio per il primo semestre è risultata fondata esclusivamente sulla diversa nazionalità dei cittadini richiedenti. Essendo l’ordinanza del Tribunale immediatamente esecutiva, l’INPS con la circolare n. 97 del 4 agosto 2014 informa che metterà in pagamento i dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli relativi al 1° semestre del 2013. Inoltre comunica che attende comunque delle disposizioni ministeriali che chiariscano questa situazione. Anno LXV N. 9 3 Settembre 2014 INFORMA