Esempio 2 Datore di lavoro che, nel mese di ottobre
2014, eroga un credito pari a 80 euro a un lavoratore,
dovendo però nel contempo recuperare bonus per
240 euro a un altro dipendente: andrà effettuata in
primis una compensazione interna degli importi (80240 = -160) e solo successivamente in F24 sarà
esposto il debito netto residuo.
4) Bonus erogato a conguaglio di fine anno.
Esempio Sostituto d’imposta che, a gennaio o febbraio 2015, eroga (o trattiene), in sede di conguaglio
d’imposta anno fiscale 2014, bonus per 640 euro: in
F24 riporterà l’importo a credito (o a debito) con mese di riferimento “12” e anno di riferimento “2014”
.
Assegni familiari
anche ai cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
Con ordinanza del Tribunale di Milano del 20 maggio
2014, si elimina la componente discriminatoria creata
dall’INPS, consistente nell’aver emanato la circolare n. 4
del 15/01/2014, nella parte in cui fa riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di
lungo periodo, del diritto all’assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.
Il Tribunale di Milano contro la condotta dell’INPS, ha evidenziato che l’art. 13 comma 1 della L. n. 97 del 6/08/2013
(Legge europea 2013) prevede espressamente che l’assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, e in periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 97 del 6/08/2013, in quanto tale diritto deve ritenersi sussistente in capo ai lungo soggiornanti già
antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della Direttiva 2003/109/CE.
Il Tribunale di Milano ritiene dunque che la Circolare n. 4
del 15/01/2013 dell’INPS, con la quale afferma che il diritto all’assegno ex art. 65 L.448/98 per l’annualità 2013
decorre solo dall’1/7/2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, abbia posto in essere
una discriminazione collettiva, poiché la negazione del
beneficio per il primo semestre è risultata fondata esclusivamente sulla diversa nazionalità dei cittadini richiedenti. Essendo l’ordinanza del Tribunale immediatamente esecutiva, l’INPS con la circolare n. 97 del 4 agosto
2014 informa che metterà in pagamento i dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli relativi al 1° semestre del
2013. Inoltre comunica che attende comunque delle disposizioni ministeriali che chiariscano questa situazione.
Anno LXV
N. 9
3
Settembre 2014
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