settembre 2014
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Bonus Renzi
Procedure operative di compensazione
Con la conversione in legge del D.L. 66/2014 sono stati definiti i contorni della disciplina riguardante la compensazione del bonus Renzi. L’Agenzia delle Entrate ne
ha chiarito in termini pratici e concreti le modalità operative. L’analisi di alcuni casi particolari di compilazione
del modello F24 fornisce indicazioni su come applicare
le disposizioni.
La legge di conversione del D.L. 66/2014 ha introdotto
una rilevante modifica in ordine alle modalità di recupero del credito derivante dal bonus Irpef erogato dai
sostituti d’imposta ai propri lavoratori dipendenti.
Prima della modifica era previsto che, per il recupero del
credito anticipato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero fino a capienza l’ammontare complessivo
delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e,
solo per la eventuale differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
L’attuale formulazione da un lato prevede che le somme erogate ai lavoratori «sono recuperate dal sostituto
d’imposta mediante l’istituto della compensazione di
cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997,
n. 241», dall’altro ha soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi
dovuti, utilizzabili per il recupero.
Ne deriva che i sostituti d’imposta erogano il credito in
via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti,
indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che
è tenuto a erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta
formale da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro non sarà in alcun modo ritenuto responsabile dell’eventuale sopravvenuta illegittimità del
credito in capo al lavoratore, fattispecie che potrebbe
verosimilmente riscontrarsi in caso di più rapporti di lavoro part-time coesistenti o di successioni di contratti a
tempo determinato con più datori di lavoro.
Sono piuttosto i contribuenti a essere tenuti a informare il datore di lavoro qualora non possiedano o perdano
i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio. In qualunque momento il sostituto d’imposta
potrà recuperare il credito erogato in eccesso trattenendolo dagli emolumenti successivi o direttamente in
sede di conguaglio fiscale di fine anno. Il credito indebitamente goduto dal contribuente e non restituito in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi sarà
oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate
con conseguente recupero ed applicazione di interessi
e sanzioni.
Regole di compilazione del modello F24
I nuovi importi
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il
1655, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui è avvenu,
ta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel
formato “00MM” e “AAAA”
.
Attenzione: il medesimo modello F24 non può contenere importi a credito ulteriori rispetto a quello relativo
al bonus Irpef.
I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato
ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello
di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corri-
Anno LXV
N. 9
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