Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia
L’INPS, con circolare n. 113 del 25 luglio 2013, rende attuativo il Decreto ministeriale 18 aprile 2012 (modificativo del decreto 26 febbraio 2010), recante “Definizione
delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”
.
L’Istituto, con la circolare sopra citata, riepiloga le novità in merito alla gestione dei certificati medici, segnalando le modifiche ai servizi erogati ed evidenziando altresì se e quali obblighi sussistono in capo ai datori di
lavoro e ai lavoratori.
Con il decreto del Ministero della Salute del 18 aprile
2012, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state introdotte alcune novità concernenti la
gestione dei certificati medici di malattia. L’INPS elenca
di seguito le novità più rilevanti introdotte dal disciplinare di cui al decreto.
Servizio per la comunicazione di inizio ricovero
Il servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’INPS la comunicazione di inizio ricovero previo
inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’INPS
del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo
altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio
ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una
tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità
già in uso per il certificato di malattia telematico, sono
messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.
Servizio per l’invio di un certificato
di malattia in sede di dimissione
Il servizio consente:
• all’azienda sanitaria di inviare all’INPS i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra
Struttura sanitaria;
• al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero – attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal
software gestionale della Struttura sanitaria, e il codice fiscale del lavoratore – e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.
L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia
in sede di dimissione da parte dell’INPS comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC).
Successivamente, il sistema software gestionale della
Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune
funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del
certificato al lavoratore.
Tale adempimento – come già chiarito nella circolare
n. 117 del 9.9.2011 con riferimento ai certificati di malattia senza ricovero – ha anche l’utilità di consentire al
lavoratore di prendere visione della corretta digitazione
dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico
del lavoratore stesso.
Gli elementi che costituiscono il certificato
sono stati ulteriormente implementati
di nuovi campi
In particolare, si segnalano:
• la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui
opera al momento del rilascio del certificato (Medico
Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);
• l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di
arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o
caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della Legge n. 183/2010 concernente
l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità
di terzi);
• la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave
che richiede terapia salvavita o di una malattia per la
quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
• la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche
quella in regime di pronto soccorso;
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