L'Artigianato Informa Settembre 2013 | Page 9

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia L’INPS, con circolare n. 113 del 25 luglio 2013, rende attuativo il Decreto ministeriale 18 aprile 2012 (modificativo del decreto 26 febbraio 2010), recante “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC” . L’Istituto, con la circolare sopra citata, riepiloga le novità in merito alla gestione dei certificati medici, segnalando le modifiche ai servizi erogati ed evidenziando altresì se e quali obblighi sussistono in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori. Con il decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state introdotte alcune novità concernenti la gestione dei certificati medici di malattia. L’INPS elenca di seguito le novità più rilevanti introdotte dal disciplinare di cui al decreto. Servizio per la comunicazione di inizio ricovero Il servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’INPS la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’INPS del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero. Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione Il servizio consente: • all’azienda sanitaria di inviare all’INPS i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria; • al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero – attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software gestionale della Struttura sanitaria, e il codice fiscale del lavoratore – e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza. L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’INPS comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento – come già chiarito nella circolare n. 117 del 9.9.2011 con riferimento ai certificati di malattia senza ricovero – ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi In particolare, si segnalano: • la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista); • l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della Legge n. 183/2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi); • la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta; • la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso; • la fa ??????????????????????????????????????????????e??????????????????????????????????????)?????????????????????)3?e%9AL???????????????????????????????????????????e???????+???5????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????)$??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??????????????e%??????+???5????????????????????aM)A??????????????????????????????????????????????????????????????????????aM??a50?M?????)???????????????????????????????????????????????????????a50??9???????????????????????????????)a50??????????????????????????????????????????+??)???????????????????????????????????????()????1a%X()8???((?()M???????????)%9=I5((0