L'Artigianato Informa Settembre 2013 | Page 10

? - il servizio on-line presente sul sito INPS di cui alla circolare INPS n. 60 del 16.4.2010; - il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare INPS n. 119 del 7.9.2010. I datori di lavoro che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti. A tale scopo l’INPS fornisce in allegato alla circolare in commento: • Specifiche Tecniche degli Attestati ai Datori di lavoro in formato XML, che sostituisce l’allegato al messaggio n. 7485 del 07/05/2013; • il nuovo schema di validazione XSD; • un esempio di file XML. L’Istituto, a decorrere dal 4.6.2013 ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia. 10 Anno LXIV INFORMA N. 9 Settembre 2013 Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi. Nelle more, continueranno a essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, si annota che i lavoratori assicurati INPS, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, devono trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’INPS (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).