?
- il servizio on-line presente sul sito INPS di cui alla
circolare INPS n. 60 del 16.4.2010;
- il servizio di invio degli attestati di malattia tramite
PEC di cui alla circolare INPS n. 119 del 7.9.2010.
I datori di lavoro che utilizzano sistemi automatici per
la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti.
A tale scopo l’INPS fornisce in allegato alla circolare in
commento:
• Specifiche Tecniche degli Attestati ai Datori di lavoro in formato XML, che sostituisce l’allegato al messaggio n. 7485 del 07/05/2013;
• il nuovo schema di validazione XSD;
• un esempio di file XML.
L’Istituto, a decorrere dal 4.6.2013 ha già implementato
i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e
dei certificati di malattia.
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Anno LXIV
INFORMA
N. 9
Settembre 2013
Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi.
Nelle more, continueranno a essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con
o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea.
In tali casi, si annota che i lavoratori assicurati INPS,
aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, devono trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi
in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero;
entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia
presente ulteriore prognosi) all’INPS (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro
(copia con sola prognosi).