Riduzione contributiva
nel settore dell’edilizia per l’anno 2013
L’INPS, con messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, informa che se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non emanerà un decreto in merito alla conferma o
rideterminazione della misura dello sgravio contributi-
vo nel settore dell’edilizia relativo all’anno 2013, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari
all’11,50%.
Disoccupazione e prestazioni
familiari ai cittadini croati
A seguito dell’ingresso della Croazia nella UE a far data
dal 1° luglio scorso l’INPS, con il messaggio n. 12242 del
30 luglio 2013, detta le regole da applicarsi in materia
di disoccupazione e prestazioni familiari.
Prestazioni di disoccupazione
Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei
cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.
Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto
il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione.
Inoltre, sempre dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la
suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima
occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro
Stato membro in cerca di lavoro. L’Istituto conferma che
l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate
in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato
membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Viene, quindi, precisato:
• le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italocroata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;
• le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni
deve avvenire attraverso i formulari della serie IHR
300;
• le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei
regolamenti comunitari.
Per le modalità di scambio di informazioni relative alle
domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e
messaggi già emanati sull’argomento.
Prestazioni familiari
Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in
materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di di ????????????????????????????)????????????????????????????????????????????e?????)%??????????????????????????????????
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