L'Artigianato Informa Ottobre 2013 | Page 2

Credito d’imposta per detenuti e internati È stata pubblicata nella G.U. n. 193/2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione del D.Lgs. n. 78/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, che prevede alcune misure per favorire l’attività lavorativa di detenuti e internati. In particolare, è concesso un credito d’imposta, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, alle imprese che assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, per un periodo non inferiore a 30 giorni, o che svolgono attività formative nei loro confronti. Il credito d’imposta è pari a 350 euro nel caso di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione. I crediti d’imposta (utilizzabili esclusivamente in compensazione) si applicano per un periodo di: • 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno; • 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato. Conversione in Legge del D.Lgs. n. 76/2013 È stata pubblicata la Legge n. 99/2013, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 recante i «primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». Si elencano di seguito le principali modifiche intervenute in sede di conversione. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani L’incentivo previsto dall’art. 1 del Decreto è rivolto ai giovani fra 18 e 29 anni in possesso, anche disgiuntamente, dei seguenti requisiti: • essere privi di impiego retribuito da almeno sei mesi; • essere privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Viene dunque eliminato il requisito del vivere soli con una o più persone a carico. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione imponibile a fini previdenziali, con tetto massimo di 650 euro mensili per lavoratore, fruibile fino a 18 mesi mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Riguardo alle assunzioni, fermo restando così come previsto dall’art. 1 co. 3 che le stesse devono comportare un incremento occupazionale netto, viene stabilito che il Ministero del Lavoro dovrà fornire apposita comunicazione per la data di decorrenza dell’incentivo. A tutt’oggi, quindi, la disposizione sopra citata non ha piena vigenza. 2. Incentivo assunzioni (art. 7, comma 5, lett. b): confermata la dote ASpI Le imprese che assumono a tempo pieno e indeter- 2 Anno LXIV INFORMA N. 10 Ottobre 2013 minato lavoratori che fruiscono dell’ASpI fruiscono per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità per le mensilità che sarebbero state corrisposte al lavoratore. Si attendono, ora, istruzioni INPS per la modalità di fruizione. 3. Modifiche apportate alla Riforma Fornero (art. 7) Si segnala: • la proroga del contratto a termine acausale: viene chiarito che la durata non superiore a 12 mesi è comprensiva della proroga; • la riduzione degli intervalli temporali nella successione di contratti a termine (ridotti a 10 giorni – se il contratto precedente era di durata inferiore a 6 mes ???L?????????????L?????????????????????????????????????????????????????+??????????????????????????????????????????????)??e????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????+??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1???????????????????????????????)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)???????????????????????????????????+????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M???????)????????????????????????????????????????????e???????????????????1??????????+???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????((0