Credito d’imposta per detenuti e internati
È stata pubblicata nella G.U. n. 193/2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione del D.Lgs. n. 78/2013,
recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione
della pena”, che prevede alcune misure per favorire l’attività lavorativa di detenuti e internati.
In particolare, è concesso un credito d’imposta, nella
misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, alle
imprese che assumono lavoratori detenuti e internati
ammessi al lavoro esterno, per un periodo non inferiore
a 30 giorni, o che svolgono attività formative nei loro
confronti.
Il credito d’imposta è pari a 350 euro nel caso di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.
I crediti d’imposta (utilizzabili esclusivamente in compensazione) si applicano per un periodo di:
• 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno;
• 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato.
Conversione in Legge
del D.Lgs. n. 76/2013
È stata pubblicata la Legge n. 99/2013, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, di conversione del
Decreto Legge n. 76/2013 recante i «primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».
Si elencano di seguito le principali modifiche intervenute in sede di conversione.
1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori giovani
L’incentivo previsto dall’art. 1 del Decreto è rivolto ai
giovani fra 18 e 29 anni in possesso, anche disgiuntamente, dei seguenti requisiti:
• essere privi di impiego retribuito da almeno sei mesi;
• essere privi di diploma di scuola media superiore o
professionale.
Viene dunque eliminato il requisito del vivere soli con
una o più persone a carico.
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione imponibile a fini previdenziali, con tetto massimo di 650 euro mensili per lavoratore, fruibile fino a 18 mesi mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Riguardo alle assunzioni, fermo restando così come
previsto dall’art. 1 co. 3 che le stesse devono comportare un incremento occupazionale netto, viene
stabilito che il Ministero del Lavoro dovrà fornire apposita comunicazione per la data di decorrenza dell’incentivo.
A tutt’oggi, quindi, la disposizione sopra citata non ha
piena vigenza.
2. Incentivo assunzioni (art. 7, comma 5, lett. b):
confermata la dote ASpI
Le imprese che assumono a tempo pieno e indeter-
2
Anno LXIV
INFORMA
N. 10
Ottobre 2013
minato lavoratori che fruiscono dell’ASpI fruiscono
per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità per le mensilità che sarebbero state corrisposte
al lavoratore.
Si attendono, ora, istruzioni INPS per la modalità di
fruizione.
3. Modifiche apportate alla Riforma Fornero (art. 7)
Si segnala:
• la proroga del contratto a termine acausale: viene
chiarito che la durata non superiore a 12 mesi è comprensiva della proroga;
• la riduzione degli intervalli temporali nella successione di contratti a termine (ridotti a 10 giorni – se
il contratto precedente era di durata inferiore a 6
mes ???L?????????????L?????????????????????????????????????????????????????+??????????????????????????????????????????????)??e????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????+??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1???????????????????????????????)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)???????????????????????????????????+????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M???????)????????????????????????????????????????????e???????????????????1??????????+???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????((0