L'Artigianato Informa Ottobre 2013

ottobre 2013 INFORMA Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento AREA LAVORO Parlamento Nuova modalità di computo dei lavoratori a TD per l’applicazione della Legge n. 300/1970 L’articolo 12 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, riscrive completamente l’articolo 8 del Decreto legislativo n. 368/2001 per quanto riguarda il computo dei lavoratori ai fini dell’applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il calcolo avviene sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. Inoltre, l’articolo 12 utilizza la stessa modalità per il calcolo delle aziende ai fini dell’informazione e alla consultazione dei lavoratori di calcolo (articolo 3 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25). In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data. Art. 12 Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045 1. L’articolo 8 del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 2. All’articolo 3 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data. Anno LXIV N. 10 1 Ottobre 2013 INFORMA