?
porto, ex art. 4 Legge 604/66, non richiede l’attivazione della procedura di conciliazione;
• la mancata comparizione al tentativo di conciliazione ora può essere considerata dal giudice nella
valutazione delle prove in caso di giudizio. Ne deriva che andrà posta particolare attenzione nell’adempiere all’onere di partecipazione;
• l’estensione della procedura di convalida delle dimissioni anche ai co.co.pro. e a quelli di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
4. Responsabilità solidale negli appalti
(art. 9, comma 1)
La norma estende la responsabilità solidale anche ai
compensi e agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi in generale. Il Ministero del Lavoro ha precisato che tale
estensione è limitata «sostanzialmente ai co.co.co. /
co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri».
5. Distacco nelle reti di imprese
(art. 7, comma 2)
Modificando l’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 la legge di
conversione dispone che il distacco di personale tra
imprese aderenti a un contratto di rete (art. 3 Legge
33/2009) trova la propria causa giustificatrice nel
contratto di rete stesso dando luogo a un automatico
riconoscimento dell’interesse della parte distaccante,
semplificando così le procedure per la realizzazione
del distacco. Il potere ispettivo sarà limitato alla verifica dell’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
DURC
Le novità dopo il “Decreto del Fare”
L’articolo 31 della Legge n. 98/2013, di conversione del
Decreto Legge n. 69/2013, stabilisce che il DURC per i
contratti di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni e
può essere “speso” anche per le agevolazioni normative
e contributive sul lavoro e sulla legislazione sociale e per
i finanziamenti regionali, statali e comunitari.
L’estensione della validità, fino al 31 dicembre 2014, si
applica anche ai lavori privati edili.
I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d’ufficio il DURC per gli appalta-
tori e per i subappaltatori. Il DURC acquisito nella prima
fase di un appalto pubblico può esser utilizzato anche
per l’acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito.
Per il saldo finale è sempre prevista l’acquisizione di un
nuovo DURC.
In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali e assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura
pari all’inadempienza.
INAIL
Le novità sul DURC
L’INAIL, con la nota del 20 settembre 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina
del DURC, con particolare riferimento ai contratti pubblici, apportate con la Legge n. 98/2013 (cd. “Decreto
del Fare”).
A decorrere dal 21 agosto 2013 è entrata in vigore la
Legge n. 98/2013 che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del DURC, con particolare riferimento ai contratti pubblici.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 36 del 6 settembre
c.a.
Una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di vali-
dità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per
i certificati rilasciati:
a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.
31, comma 5, primo periodo);
b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per
finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa
dell’Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);
c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre
2014 (art. 31, comma 8-sexies).
Con riguardo ai contratti pubblici, nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni ap- ?
Anno LXIV
N. 10
3
Ottobre 2013
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