L'Artigianato Informa Marzo 2013 | Page 5

? È stata prorogata, per l’anno in corso, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% all’80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/1984. Il successivo comma 405, del medesimo articolo 1, ha, quindi, previsto – per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa inte- grazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, per i quali sono stati stanziati 35 milioni di euro. Con il medesimo comma, infine, sono state altresì confermate per l’anno in corso le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività ed è stata implementata la dotazione in favore degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013. Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI e assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2013 L’INPS, con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013, ha comunicato gli importi massimi da corrispondere nell’anno 2013 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione ASpI e Mini ASpI. Trattamenti di integrazione salariale e di indennità di mobilità I nuovi valori dall’1° gennaio 2013 sono così stabiliti: • euro 959,22 per redditi inferiori o uguali a euro 2.075,21 mensili (ratei compresi); • euro 1.152,90 per redditi superiori a euro 2.075,21 mensili (ratei compresi); • al netto delle trattenute del 5,84% (aliquota degli apprendisti) gli importi diventano rispettivamente euro 903,20 ed euro 1.085,57. Incremento per le imprese del settore edile e lapideo Gli impor ti sopra indicati devono essere incrementati nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle aziende del settore edile e lapideo per intemperie stagionali: • euro 1.151,06 per redditi inferiori o uguali 2.075,21 mensili (ratei compresi) • euro 1.383,48 per redditi superiori a euro 2.075,21 mensili (ratei compresi) • al netto delle trattenute del 5,84% (aliquota degli apprendisti) gli importi diventano rispettivamente euro 1.083,84 ed euro 1.302,68. (vedi tabella ) TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Circolare INPS n. 14 di data 30.01.2013 Massimali C.I.G e C.I.G.S. 2013 importo lordo -5,84% importo netto redditi inferiori o uguali a euro 2.075,21 mensili 959,22 903,20 redditi superiori a euro 2.075,21 mensili 1.152,9 1.085,57 edilizia/lapidei redditi inferiori o uguali a euro 2.075,21 mensili redditi superiori a euro 2.075,21 mensili Indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI L’importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, per le quali non opera la riduzione prevista per gli apprendisti, è pari, per il 2013, a euro 1.152,90. importo lordo -5,84% importo netto 1.151,06 1.083,84 1.383,48 1.302,68 La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento è pari, per il 2013, a euro 1.180,00. Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione Mini ASpI, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano applicazione ? Anno LXIV N. 3 5 Marzo 2013 INFORMA