L'Artigianato Informa Marzo 2013 | Page 6

? gli importi stabiliti per tale anno, ossia euro 931,28 ed euro 1.119,32. Indennità di disoccupazione agricola Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con ri- ferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno, ossia pari a euro 931,28 ed euro 1.119,32. Si rimette, di seguito, tabella riepilogativa degli importi, per l’anno 2013, dei trattamenti di cassa integrazione salariale. Anno 2013. Gestione Separata Aliquote contributive L’INPS, con la Circolare n. 27 del 12/02/2013, ha comunicato, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) le nuove aliquote contribu- tive per tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Si riporta, di seguito, la tabella con le aliquote per l’anno 2013. I.V.S. contributo aggiuntivo totale aliquota Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,00% 0,72% 27,72% Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 20,00% – 20,00% Categorie Analogamente agli anni precedenti l’onere contributivo è ripartito come segue: • un terzo a carico del collaboratore; • due terzi a carico del committente. Anche la ripartizione per gli associati in partecipazione resta immutata nella seguente misura: • 55% a carico dell’associante; • 45% a carico dell’associato. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio c.a. e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012. Massimale annuo di reddito Le aliquote sopra riportate del 27,72% e del 20,00% sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00. Minimali 2013 Indice ISTAT 3% (Circolare INPS n. 22 dell’8.2.2013) 198,17 Minimo per accredito contratto settimanale (40% min. pensione) 47,07 Minimale giornaliero (9,5% minimo pensione 495,43) min. gior. X6/40 7,06 Minimale orario (per 40 ore) minimale mensile 93.622 Massimale annuo della base contributiva Aliquota contributo IVS 1% aggiuntiva per retribuzioni superiori a cod. M950 (1% a carico lavoratori) 6 Anno LXIV INFORMA N. 3 Marzo 2013 1.224 annua mensile 45.530 3.794