? gli importi stabiliti per tale anno, ossia euro 931,28 ed
euro 1.119,32.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con ri-
ferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno
2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti
per tale anno, ossia pari a euro 931,28 ed euro 1.119,32.
Si rimette, di seguito, tabella riepilogativa degli importi,
per l’anno 2013, dei trattamenti di cassa integrazione
salariale.
Anno 2013.
Gestione Separata
Aliquote contributive
L’INPS, con la Circolare n. 27 del 12/02/2013, ha comunicato, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n.
92/2012 (Riforma Fornero) le nuove aliquote contribu-
tive per tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
Si riporta, di seguito, la tabella con le aliquote per l’anno 2013.
I.V.S.
contributo
aggiuntivo
totale
aliquota
Iscritti che non risultino assicurati presso
altre forme pensionistiche obbligatorie
27,00%
0,72%
27,72%
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria
20,00%
–
20,00%
Categorie
Analogamente agli anni precedenti l’onere contributivo
è ripartito come segue:
• un terzo a carico del collaboratore;
• due terzi a carico del committente.
Anche la ripartizione per gli associati in partecipazione
resta immutata nella seguente misura:
• 55% a carico dell’associante;
• 45% a carico dell’associato.
Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere
eseguito dal titolare del rapporto contributivo entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).
Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro
la data del 12 gennaio c.a. e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le
aliquote contributive in vigore nel 2012.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote sopra riportate del 27,72% e del 20,00%
sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo
riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della
Legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro
99.034,00.
Minimali 2013
Indice ISTAT 3% (Circolare INPS n. 22 dell’8.2.2013)
198,17
Minimo per accredito contratto settimanale (40% min. pensione)
47,07
Minimale giornaliero (9,5% minimo pensione 495,43)
min. gior. X6/40
7,06
Minimale orario (per 40 ore)
minimale mensile
93.622
Massimale annuo della base contributiva
Aliquota contributo IVS 1% aggiuntiva per retribuzioni
superiori a cod. M950 (1% a carico lavoratori)
6
Anno LXIV
INFORMA
N. 3
Marzo 2013
1.224
annua
mensile
45.530
3.794