? nativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei
servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il Decreto Ministeriale, finanziato con 78 milioni di euro
per ogni anno compreso tra il 2013 e il 2015, prevede
una duplice ipotesi legata al pagamento diretto dei voucher per la baby-sitter pari a 300 euro netti per sei mesi
(in alternativa al congedo parentale, con accredito veloce da parte dell’Istituto, attraverso i propri sistemi telematici), mentre nel caso della fruizione di servizi sociali
(es. nido) sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento della quota prevista alla struttura interessata.
A fronte della scarsità delle risorse («i contributi economici saranno erogati fino a concorrenza»), dovrà necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale
tra tutte le donne richiedenti che terrà conto dell’indicatore Isee: a parità, verrà considerato come discriminante l’ordine di presentazione delle istanze.
Non potranno rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle rette per gli asili nido per
motivi reddituali e quelle che godono del contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà “pro-quota” e
per quelle iscritte alla gestione separata (art. 2, comma
26, della Legge n. 335/1995), perché, a esempio, sono
collaboratrici a progetto, fino a un massimo di tre mesi.
Si attendono, ora, le necessarie indicazioni da parte dell’INPS nonché l’adeguamento della modulistica interessata.
Co.co.pro. nelle Onlus e dei promoter
nel settore commercio
Dopo le istruzioni impartite con la circolare di data 11 dicembre 2012, n. 29, il Ministero ha precisato, nella Circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, che il contratto a progetto è legittimamente stipulabile da parte delle Onlus,
ONG e organizzazioni socio-assistenziali ove sia ben determinato l’oggetto dell’attività e l’arco temporale, il collaboratore goda di apprezzabili margini di autonomia
per lo svolgimento di compiti non meramente esecuti-
vi e ove sia possibile verificare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Nel caso dei promoter che promuovono prodotti presso
i centri commerciali, le fiere e così via, viceversa, tale attività pare difficilmente inquadrabile nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Anno LXIV
N. 3
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Marzo 2013
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