Ministero del Lavoro
Nota sull’utilizzo dei voucher
nel lavoro accessorio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, con la quale
fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così
come previsto dagli artt. 70 e ss. del Decreto Legislativo
n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro
(Legge n. 92/2012).
Fra le novità di maggior rilievo c’è quella concernente le
caratteristiche dei voucher, che devono essere «orari, numerati progressivamente e datati» e il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro «tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le
parti sociali». In particolare è stato chiarito che «considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima
flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la
stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del
voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto».
In merito a quanto sopra va tuttavia tenuto conto che tali indicazioni richiedono una modifica delle procedure,
anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’INPS, nonché una diversa valutazione, in particolare nel
settore agricolo, della corrispondenza oraria del valore
nominale del voucher. Pertanto il Ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l’utilizzo del voucher
nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in
cui verrà implementata la procedura telematica prevista
per il rilascio dei voucher da parte dell’INPS.
Nelle more della procedura informatizzata non viene
previsto un limite temporale all’utilizzo dei voucher acquistati, ferme restando le limitazioni di carattere economico.
Inoltre, è stato precisato che il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordinata e va individuato
esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Congedo di paternità
(obbligatorio e facoltativo)
pubblicato il decreto
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013,
il Decreto 22 dicembre 2012 con l’introduzione, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il
rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.
L’art. 4, commi 24 e 25, della Legge n. 92/2012 fissa due
principi, in via sperimentale, ossia con validità, per il momento, fino al 31 dicembre 2015, ossia con il primo si
stabilisce che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione
unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche
questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto
nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione
al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante,
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Anno LXIV
INFORMA
N. 3
Marzo 2013
con un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della
retribuzione che sostituisce, nelle due giornate, quella
dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale parla di
“nascita del bambino” ma il Decreto Ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l’affido e l’adozione,
secondo un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre pronunce.
Il datore di lavoro deve essere informato per iscritto dei
giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici
giorni, fatti salvi i cd. “casi di forza maggiore”
.
Il secondo principio riguarda la possibilità di concedere
alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo
per maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale previsto dall’art. 32, comma
1, lettera a) del D.Lgs. n. 151/2001 (si tratta del periodo
continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la
corresponsione di voucher da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” o, in alter- ?