L'Artigianato Informa Marzo 2013 | 页面 2

Ministero del Lavoro Nota sull’utilizzo dei voucher nel lavoro accessorio Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli artt. 70 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012). Fra le novità di maggior rilievo c’è quella concernente le caratteristiche dei voucher, che devono essere «orari, numerati progressivamente e datati» e il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro «tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali». In particolare è stato chiarito che «considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto». In merito a quanto sopra va tuttavia tenuto conto che tali indicazioni richiedono una modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’INPS, nonché una diversa valutazione, in particolare nel settore agricolo, della corrispondenza oraria del valore nominale del voucher. Pertanto il Ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l’utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell’INPS. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all’utilizzo dei voucher acquistati, ferme restando le limitazioni di carattere economico. Inoltre, è stato precisato che il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata e va individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento. Congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) pubblicato il decreto Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 con l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. L’art. 4, commi 24 e 25, della Legge n. 92/2012 fissa due principi, in via sperimentale, ossia con validità, per il momento, fino al 31 dicembre 2015, ossia con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, 2 Anno LXIV INFORMA N. 3 Marzo 2013 con un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce, nelle due giornate, quella dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale parla di “nascita del bambino” ma il Decreto Ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l’affido e l’adozione, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre pronunce. Il datore di lavoro deve essere informato per iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici giorni, fatti salvi i cd. “casi di forza maggiore” . Il secondo principio riguarda la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 151/2001 (si tratta del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la corresponsione di voucher da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” o, in alter- ?