marzo 2013
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
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AREA LAVORO
Ministero del Lavoro
Apprendistato e profili sanzionatori
Il Ministero del Lavoro, con Circolare 21 gennaio 2013, n. 5,
interviene sulle novità apportate dalla Legge n. 92/2012
in materia di apprendistato precisando che:
• l’assunzione degli apprendisti in somministrazione è
possibile solo a tempo indeterminato;
• le aziende fino a 9 dipendenti dovranno rispettare le
percentuali di conferme in servizio eventualmente fissate dalla contrattazione collettiva; quelle più grandi
sono tenute a osservare i parametri di legge.
Il Ministero precisa, poi, al proprio personale ispettivo le
scansioni temporali entro cui deve essere erogata l’attività formativa, precisando che la violazione delle ore di
formazione previste per il primo anno non causa il disconoscimento del rapporto.
In merito alla formazione dell’apprendista il personale
ispettivo sarà tenuto a verificare la quantità, i contenuti
e le modalità della formazione stessa, mediante la verifica della documentazione che la certifica e con l’acquisizione delle dichiarazioni da parte dell’apprendista.
Il Ministero non prevede nessuna sanzione per il contratto di apprendistato se il datore di lavoro non effettua
la formazione prevista dal piano individuale nel primo
anno, al contrario, la violazione genera le sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno di durata del contratto il datore di lavoro non
svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate oppure, nel terzo anno, il 60%.
La violazione delle ore di formazione previste per il primo anno del contratto non dà mai luogo a un disconoscimento del rapporto.
Nel secondo anno, invece, la violazione si configura – spiega la circolare – laddove sommando le ore del primo
anno con la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno rispetto al momento della verifica, il
datore di lavoro non ha svolto almeno il 40% della formazione, ovvero il 60% delle ore accumulate fino al terzo anno.
Una volta accertata la violazione dei contenuti formativi
il personale ispettivo dovrà verificare se è possibile recuperare la formazione dell’apprendista.
Solo se le percentuali sopra indicate sono rispettate e
quindi il datore ha raggiunto un numero minimo di ore
svolte, allora l’ispettore può impartire la “disposizione”
per effettuare il resto della formazione entro un determinato termine. Diversamente sarà applicato il regime
sanzionatorio, ossia le sanzioni amministrative legate al
“disconoscimento del rapporto di apprendistato”, con
l’erogazione di una sanzione pari:
• alla differenza contributiva versata e quella dovuta,
• con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato
• maggiorata del 100%.
Il Ministero chiarisce che in caso di applicazione della
predetta sanzione il personale ispettivo effettuerà le relative comunicazioni all’INPS e comminerà le consuete
sanzioni amministrative legate al “disconoscimento del
rapporto di apprendistato”. Specifica, inoltre, che essendo già l’apprendistato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo disconoscimento
rivelerà sotto il profilo sanzionatorio con riguardo agli
adempimenti amministrativi, in particolare quelli relativi alla comunicazione al Centro per l’Impiego e alla consegna di una copia di tale comunicazione al lavoratore.
Anno LXIV
N. 3
1
Marzo 2013
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