Agli indirizzi in allegato
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Oggetto: Decreto legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori.
In attuazione della L. n. 96/2013 – recante “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
ed altri atti dell’Unione Europea” – il Governo ha emanato il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014 – in vigore dal 6 aprile 2014.
Il Decreto ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile,
l’abuso e lo sfruttamento dei minori, dando puntuale attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU.
In particolare l’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 interviene sul D.P.R. D. 313/2002, introducendo l’art. 25 bis
secondo il quale «chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale» deve chiedere il certificato penale del Casellario giudiziale dal
quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli citati.
Nel richiamare alcuni orientamenti interpretativi già formulati dal Ministero della Giustizia con circolare del 3 aprile 2014, sulla base di due note di chiarimento dell’Ufficio legislativo dello stesso Ministero,
si ritiene qui necessario, per i profili di competenza, approfondire ulteriori aspetti della nuova disposizione, fornendo indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro.
Campo applicativo
Va anzitutto chiarito che, in adesione all’orientamento già assunto dal Ministero della Giustizia, l’adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti dì lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non si applica a tutti i rapporti già