del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l’assenza di condanne a suo carico per i reati
previsti dal nuovo art. 25-bis;
• il datore di lavoro privato, in attesa dell’acquisizione
del certificato del Casellario, puntualmente richiesto,
può procedere all’assunzione in base a dichiarazione
del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Infine, l’ordine di servizio termina con le modalità operative:
• il certificato penale deve essere chiesto direttamente
ed esclusivamente dal datore di lavoro. È ammessa la
presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;
• la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusi-
vamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di
lavoro;
• il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell’interessato, con compilazione del modello predisposto e
allegare fotocopia del proprio documento di identità;
• il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso
di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza).
I certificati saranno rilasciati, mediamente, dopo 7
giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza);
• il ritiro del certificato avviene al datore di lavoro o a un
suo delegato. È possibile l’invio tramite mezzo postale solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata
busta affrancata, indirizzata e con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”.
Ministero del Lavoro
I chiarimenti in merito all’obbligo
del certificato penale in caso di rapporto
di lavoro con minori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014, allegata alla presente, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito all’adempimento per
i datori di lavoro di richiedere il certificato del Casellario
giudiziale preventivamente l’assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa
con i minori (Decreto legislativo n. 39/2014 - lotta agli
abusi e allo sfruttamento dei minori).
Il Ministero, usando il condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura
autonoma che comportino un contatto continuativo
con i minori. A titolo esemplificativo, vengono ipotizzate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in
partecipazione.
Inoltre, la nota pone l’obbligo dispositivo anche in carico alle agenzie di somministrazione qualora, dal relativo contratto di fornitura, risulti evidente l’impiego del
lavoratore nelle attività in questione.
Si riepilogano, di seguito, tutti i chiarimenti ministeriali:
• l’obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di
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Anno LXV
INFORMA
N. 5
Maggio 2014
lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);
• l’obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;
• l’obbligo non riguarda i rapporti di volontariato;
• non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);
• le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all’adempimento legislativo;
• l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla
attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
• l’obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano
un contatto necessario ed esclusivo con una platea di
minori. Restano escluse quelle attività che non hanno
una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte a una utenza indifferenziata;
• in carenza della certificazione è comunque possibile
impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.