L'Artigianato Informa Maggio 2014 | Page 3

Lavoro con i minori Scatta l’obbligo del certificato penale È in vigore da domenica 6 aprile 2014, come previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 – l’obbligo posto a carico dei datori di lavoro di procurarsi il certificato penale del casellario giudiziale del personale alle proprie dipendenze che ha contatti con minori di età. Operativamente questo significa che da tale data chi intende impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato in parola (di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 T.U.). Il Ministero della Giustizia, con riferimento al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, pubblica due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale. Inoltre, sempre dal sito del Ministero della Giustizia, è visibile la circolare 3 aprile 2014, con la quale vengono forniti i chiarimenti in merito alla richiesta, da parte del datore di lavoro, del certificato penale del Casellario giu- diziale (previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39). Si ricorda che la disposizione di legge è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2014. A tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, per taluno dei reati: • prostituzione minorile (600-bis del codice penale) • pornografia minorile (600-ter del codice penale) • detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale) • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale) • adescamento minorenni (609-undecies del codice penale) I costi per il rilascio del certificato sono: 16 euro di bollo e 3,54 euro per diritti di segreteria (7,08 euro in caso di urgenza). Infine, il Ministero mette a disposizione degli interessati, per eventuali chiarimenti o informazioni, il servizio di help desk, al numero telefonico 06.97996200. Tribunale Modena Obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del Casellario giudiziale Modalità applicative La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, ha emesso un Ordine di Servizio in merito al nuovo adempimento documentale – previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – a carico dei datori di lavoro che impiegano personale che ha contatti diretti e regolari con minori. La Procura della Repubblica chiarisce che l’obbligo: • sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di “datore di lavoro”; • sorge solo se il datore di lavoro – può essere tale anche ente o un’associazione che svolge attività di vo- lontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro; • non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all’interno di un definito rapporto di lavoro; • non sorge per i rapporti di lavoro già in essere; • non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell’opera di volontari. In tal caso, infatti, l’attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro. Inoltre, viene specificato che: • il datore di lavoro pubblico può procedere all’impiego  Anno LXV N. 5 3 Maggio 2014 INFORMA