Di ciò si ha conferma della lettura del comma 2 dell’art. 25 bis del D.P.R. in questione, nella parte in cui
riserva la sanzione amministrativa pecunaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del Casellario giudiziale, al “datore di lavoro”.
Da ultimo si ritiene che rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impegnate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”; ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può
direttamente con maggiore efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.
Personale interessato
L’obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività
professionali «che comportino contatti diretti e regolari con minori», ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione.
Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo
con i minori e pertanto l’obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque
quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.
Si ritiene altresì che l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come
destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori
turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche, ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte a una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di
minori.
Modalità operative
Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del Casellario che va comunque richiesto – acquisito il consenso dell’interessato – prima dell’impiego al lavoro utilizzando la relativa modulistica già indicata dallo stesso Ministero e qui in allegato, appare comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire
eventualmente agli organi di vigilanza.
Per delega
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Anno LXV
INFORMA
N. 5
Maggio 2014