L'Artigianato Informa Maggio 2013 | Page 6

Ministero del Lavoro Liquidazione in un’unica soluzione dell’ASpI e della Mini-ASpI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha adottato un provvedimento attuativo della Legge di Riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo. In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell’ASpI e della Mini-ASpI di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all’ASpI o alla Mini-ASpI. La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il decreto, ora, dovrà essere registrato dai competenti organi di controllo. Ministero del Lavoro Legge n. 92/2012 Vademecum Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 7258 del 22 aprile 2013, ha emanato un vademecum per i propri ispettori e per coloro che operano sul mercato del lavoro al fine di orientarli in fase di applicazione della Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012). Si riportano, di seguito, i principali chiarimenti relativi alle tipologie contrattuali trattati nella nota sopracitata. Contratto a tempo determinato • Contratto a termine “acausale”, ovvero senza la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, di durata non superiore a 12 mesi: - Può essere stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente). Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine “acausale” . - Il contratto a termine “acausale” non può avere durata superiore a 12 mesi e se stipulato per un periodo inferiore lo stesso non solo non è prorogabile, ma nemmeno può esserne stipulato un altro per il restante periodo, ossia fino al raggiungimento dei 12 mesi. - È ammessa la possibilità di usufruire dei “periodi cuscinetto” – rispettivamente di 30 o 50 giorni, anche 6 Anno LXIV INFORMA N. 5 Maggio 2013 in relazione al primo contratto a termine acausale, evitando in tal modo una trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di superamento del termine inizialmente fissato. • Contratto a termine: - Nel caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato nonché nel caso di superamento dei c.d. periodi cuscinetto pari a 30 o 50 giorni, nell’ipotesi di mancata o tardiva comunicazione di tale circostanza ai competenti centri per l’impiego, non è prevista alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio in quanto non espressamente prevista. - Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato entro i limiti dei c.d. periodi cuscinetto di 30 o 50 giorni non si rinvengono i margini per l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto tali periodi di “tolleranza” sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione. La maxi sanzione per lavoro nero trova, pertanto, applicazione a partire rispettivamente dal 31esimo e dal 51esimo giorno. Il nuovo regime degli intervalli temporali, tra un contratto a tempo determinato e il successivo, di 60 e 90 giorni in relazione alla durata del contratto scaduto, pari o superiore a 6 mesi (salva diversa previsione da parte della contrattazione collettiva), deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine, anche, dunque, nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. ?