L'Artigianato Informa Maggio 2013 | Page 5

Ministero del Lavoro Contratti di lavoro “non a tempo indeterminato” contributo addizionale È stata avanzata istanza di interpello al Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, L. n. 92/2012 relativa al contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato” . In particolare, l’istante – Assosomm – ha chiesto se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine. Al riguardo la Direzione generale rappresenta quanto segue: Secondo l’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012 «ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali». Dalla lettura della disposizione sopra citata si evince che il versamento del contributo addizionale costituisce una “regola” per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La terminologia adoperata dal Legislatore non si riferisce al contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso. Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni esposte di seguito, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine. Il comma 29 del medesimo art. 2 prevede, infatti, solo alcune tassative eccezioni che esentano i datori di lavoro dal versamento del contributo in argomento. Si tratta, nello specifico, di: a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Al riguardo va tuttavia specificato che tale eccezione riguarda evidentemente i datori di lavoro “pubblici” e pertanto non risulta applicabile nelle ipotesi di somministrazione di lavoro nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da intendersi quali mere utilizzatrici della prestazione di lavoro. Nell’ambito, dunque, della somministrazione a termine è dovuto il contributo addiziona K?[???H[]??]?B???[Z[?\??]????Y[??H?[HX??^?[?H???H[?X?]K????\????[H[??H?[?\??H]??]?H[?[?[]0????[Z[?\??]HH[\?]\?Z[?]???[???U????? B??B??XY??[? ? L?S???PB??