Lavoro intermittente
per il personale addetto
agli stabilimenti balneari
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 13
del 27 marzo 2013, ha risposto a un quesito delle Associazioni: Agci, Confcooperative e Legacoop, in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di
salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività
di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente, assimilando tale figura al “personale addetto
agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19
della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
La risposta in sintesi:
«...Ciò premesso, la figura del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali di cui al n. 19 della
tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le
categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte
dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali
e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è
sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle
strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione
più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del
1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo.
Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare
rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto
ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari
per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale
addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali».
Governo
Pubblicato il Decreto
sulla Detassazione 2013
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29
marzo 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) del 22 gennaio 2013, con le modalità
di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 481,
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Rispetto al passato però, per poter applicare il beneficio
fiscale ai lavoratori, l’azienda dovrà alternativamente:
• rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa, redditività o innovazione, stabiliti dall’accordo,
ovvero
• operare in almeno tre delle quattro aree d’intervento
2
Anno LXIV
INFORMA
N. 5
Maggio 2013
che, ai sensi del Provvedimento del Governo, aumentano la produttività.
A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le
seguenti:
• ridefinizione dell’articolazione dell’orario di lavoro;
• distribuzione flessibile del periodo di ferie eccedente
le due settimane;
• attivazione di nuovi strumenti informatici e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;
• interventi in materia di fungibilità delle mansioni.
Si ricorda che per la concreta applicazione del beneficio
fiscale in esame deve sussistere un accordo collettivo
territoriale o aziendale valevole per il 2013 che rispetti i requisiti del DPCM.