Ministero del Lavoro
La circolare sulla Detassazione 2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha definito l’ambito di applicazione del DPCM 22 gennaio 2013 con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività.
Oggetto e misura dell’agevolazione
Nel limite delle risorse stanziate, il Decreto ha stabilito
che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
L’erogazione di tali somme deve avvenire «in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa di
legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda».
Secondo l’art. 1 del Decreto, inoltre:
• l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato in relazione ai titolari di
reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno
2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2012, alla analoga agevolazione prevista
dall’art. 2 del D.L. n. 93/2008 (conv. da L. 126/2008);
• la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva
non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi.
Retribuzione di produttività
L’art. 2 del Decreto fornisce la definizione della “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime
fiscale agevolato.
Il Decreto stabilisce anzitutto che «per retribuzione di
produttività si intendono le voci retributive erogate, in
esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione».
Tali voci retributive, che dovranno essere valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva,
possono far riferimento alternativamente a indicatori di
produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione a uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione.
Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare:
• modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
• modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o
a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento
dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, tali modifiche potranno comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie
ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile
con quella riconosciuta sui premi di produttività.
In via alternativa il Decreto introduce una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per
essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in
almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati a un più efficiente utilizzo
delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli
obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie
mediante una programmazione aziendale anche non
continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due
settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 4 della
L. n. 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle
mansioni e di integrazione delle competenze, anche
funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel
rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970.
In sostanza, in questa seconda ipotesi, il Decreto prevede l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3
delle aree di intervento di cui alle lett. a), b), c), e d).
Procedimento e monitoraggio
L’art. 3 del Decreto introduce alcune disposizioni di carattere procedurale finalizzate sia al monitoraggio “dello
sviluppo delle misure” in esame, sia la “verifica di conformità degli accordi” alle disposizioni del Decreto stesso.
È dunque previsto che i datori di lavoro siano tenuti a
«depositare i contratti presso la Direzione territoriale del
Anno LXIV
N. 5
3
Maggio 2013
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