Compensazione
del credito d’imposta
Recupero tramite F24
per i sostituti
Recepita in sede di conversione del D.Lgs. n. 66/2014
l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate che,
con la circolare n. 9/E/2014, anticipava il recupero da
parte del sostituto d’imposta, di quanto erogato ai dipendenti a titolo di credito d’imposta, tramite il mod. F24.
A seguito delle modifiche apportate al Senato e approvate dalla Camera, le somme versate dal sostituto di
imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso
mediante la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs.
n. 241/1997.
Viene pertanto meno l’originaria previsione che consentiva al sostituto d’imposta di recuperare le somme
anticipate utilizzando, fino a capienza, l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali
dovuti per il medesimo periodo di paga.
Compensazione verticale
La compensazione c.d. di tipo “verticale” consentiva,
quindi, di utilizzare per la compensazione “interna”
l’ammontare complessivo delle ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.
In caso di incapienza del monte ritenute tale da non
consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a
tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto poteva utilizzare, per la differenza, i contributi previdenziali
dovuti per il medesimo periodo di paga, evitando quindi il versamento della quota utilizzata.
Questo meccanismo resta consentito al soli enti enti
pubblici e alle amministrazioni dello Stato, che possono
recuperare i crediti erogati anche mediante riduzione
dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali, oltre che tramite la
compensazione in F24 come per i sostituti d’imposta
del settore privato. In caso di compensazione interna,
l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recupereranno i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario.
La conversione in legge chiarisce, inoltre, che l’obbligo
di erogazione del credito grava su tutti i sostituti di imposta e non solo su quelli elencati negli articoli 23 e 29
del DPR 600 del 1973. Viene, inoltre, soppresso l’obbligo, per i sostituiti d’imposta, di indicare l’importo del
credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). L’art. 17
consente, infatti, di compensare i crediti a tutto campo
con le voci a debito esposte nello stesso modello F24.
Codice tributo per la compensazione
Per la compensazione deve essere utilizzato il codice
tributo “1655” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014.
La stessa Agenzia ha precisato nella Circolare n. 9/E/2014
che per la compensazione non si applica il limite di cui
all’articolo 34 della Legge n. 388 del 2000, attualmente stabilito in 700.000 euro annui.
Nulla ha detto, invece, l’Agenzia per quanto attiene l’ulteriore limitazione posta dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 78/2010
a carico dei contribuenti che hanno debiti per ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è
scaduto il termine di pagamento.
La norma sembra rivolta a evitare che il contribuente
che ha maturato un credito, ad esempio per anticipi
d’imposta, lo recuperi senza aver prima assolto il proprio debito pregresso verso l’erario.
Non sembra, quindi, che la previsione si renda applicabile a un meccanismo di anticipazione quale quello del
credito in esame, ove il sostituto si limita ad anticipare
a terzi quando a loro dovuto dallo Stato.
Sarebbe, co