Ministero del Lavoro
La misura della retribuzione
di secondo livello
oggetto dello sgravio contributivo
anno 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014, il Decreto 14 febbraio 2014 con la determinazione, per l’anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello (prevista dai
contratti collettivi aziendali, territoriali), oggetto dello
sgravio contributivo (articolo 1, commi 67 e 68, della
Legge n. 247 del 2007).
Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello sono
ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione
aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.
Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013,
sulla retribuzione imponibile (di cui all’art. 27 del DPR
n. 797/1955), è concesso, con effetto dal 1° gennaio
2014, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari
annui, uno sgravio contributivo sulla quota costituita
dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del
2,25% della retribuzione contrattuale percepita.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo
livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati,
qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei
medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui
aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (29 giugno 2014);
b) prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti
delle imprese del settore sul territorio.
Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti
che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare
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Anno LXV
INFORMA
N. 7
Luglio 2014
di riferimento, trattamenti economici e normativi non
conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma
1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato
dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei
contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il
fatto costituisca reato. Sono escluse dall’applicazione
dello sgravio le pubbliche amministrazioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione
collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
Per le imprese di somministrazione lavoro, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente, inoltrano,
esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di secondo
livello, presso la competente Direzione territoriale del
lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono
versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS
quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un
numero di protocollo informatico.