L'Artigianato Informa Luglio 2014 | страница 2

 Regime transitorio e contrattazione collettiva Il richiamo alla contrattazione collettiva comporta, inoltre, che debba porsi attenzione anche a quanto previsto dal contratto collettivo applicato, tanto più considerando che l’articolo 2-bis del D.Lgs. n. 34/2014, convertito con modificazioni in legge, nel dettare il regime transitorio, dispone che in sede di prima applicazione del limite percentuale in argomento, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Secondo lo studio condotto da Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) «solamente 3 contratti collettivi (Bancari, Agenzie per il lavoro, Metalmeccanici) su 15 non prevedono clausole di contingentamento del lavoro a termine»: il che sta a dire che i datori di lavoro che aderiscono alle Associazioni firmatarie del contratto e quelli che spontaneamente lo applicano dovranno porre attenzione all’assai diversificata disciplina contrattuale. Alcuni contratti collettivi, infatti, considerano nel limite sia i contratti a termine che quelli di somministrazione, altri operano il distinguo. Il dato normativo in commento, vale a dire il nuovo comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 34/2014, fa espresso riferimento ai contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, ai sensi del richiamato articolo 1 del D.Lgs. n. 368. Sono quindi esclusi, da questa limitazione, i contratti di somministrazione a termine, che trovano espressa regolamentazione nell’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003. Sanzione per i contratti a termine in eccedenza Da annotare, inoltre, che mentre il testo originario del D.Lgs. n. 34/2014 prevedeva che i contratti a termine conclusi in eccedenza rispetto al limite numerico fossero considerati a tempo indete ɵ