Regime transitorio e contrattazione collettiva
Il richiamo alla contrattazione collettiva comporta, inoltre, che debba porsi attenzione anche a quanto previsto
dal contratto collettivo applicato, tanto più considerando che l’articolo 2-bis del D.Lgs. n. 34/2014, convertito
con modificazioni in legge, nel dettare il regime transitorio, dispone che in sede di prima applicazione del limite percentuale in argomento, conservano efficacia,
ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Secondo lo studio condotto da Adapt (Associazione per
gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro
e sulle relazioni industriali) «solamente 3 contratti collettivi (Bancari, Agenzie per il lavoro, Metalmeccanici)
su 15 non prevedono clausole di contingentamento del
lavoro a termine»: il che sta a dire che i datori di lavoro
che aderiscono alle Associazioni firmatarie del contratto e quelli che spontaneamente lo applicano dovranno
porre attenzione all’assai diversificata disciplina contrattuale. Alcuni contratti collettivi, infatti, considerano
nel limite sia i contratti a termine che quelli di somministrazione, altri operano il distinguo.
Il dato normativo in commento, vale a dire il nuovo comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 34/2014, fa espresso riferimento ai contratti a tempo determinato, stipulati da
ciascun datore di lavoro, ai sensi del richiamato articolo 1 del D.Lgs. n. 368.
Sono quindi esclusi, da questa limitazione, i contratti di
somministrazione a termine, che trovano espressa regolamentazione nell’articolo 20, comma 4, del D.Lgs.
n. 276 del 2003.
Sanzione per i contratti a termine in eccedenza
Da annotare, inoltre, che mentre il testo originario del
D.Lgs. n. 34/2014 prevedeva che i contratti a termine
conclusi in eccedenza rispetto al limite numerico fossero considerati a tempo indete ɵ