luglio 2014
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Convertito il Decreto Lavoro n. 34/14
Modifiche al contratto a termine
Con la conversione in legge del Decreto Lavoro cambiano le norme sul contratto a termine. A fronte dell’eliminazione della causale, il Decreto Lavoro introduce un
“tetto” al numero dei contratti a termine che possono
essere stipulati, limitandolo al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno di assunzione, limite che non trova applicazione nel settore della ricerca.
Limiti quantitativi ai contratti a termine
Il Decreto Legge n. 34/2014 ha liberalizzato il contratto a termine sopprimendo l’obbligo di giustificarne la
motivazione.
Di contro, l’articolo 1 del decreto introduce un limite
quantitativo al numero dei contratti a termine che possono essere stipulati, limitandolo al 20% del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio
dell’anno di assunzione.
I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
Le deroghe
La norma fa però salvo il comma 7 dell’articolo 10 del
D.Lgs. n. 368/2001 che demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la possibilità di individuare limiti quantitativi all’utilizzazione del contratto a
tempo determinato, limiti che potrebbero essere superiori, ma anche inferiori a quello ora stabilito dalla norma di legge.
Il richiamato comma 7 esenta, inoltre, da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che
saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di la-
voro anche in misura non uniforme con riferimento
ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica
7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo dell’anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi.
Sono altresì esenti da limitazioni quantitative i contratti
a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque
anni, o conclusi quando l’assunzione abbia luogo per
l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o
occasionale.
Parimenti, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, purché di durata non superiore ai sette
mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione
collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche.
La particolarità delle deroghe elencate nell’articolo 10
del D.Lgs. n. 368/2001 fa sì che, pur non essendovi più
alcun obbligo di indicare le ragioni che consentono l’apposizione del termine al contratto di lavoro, il datore di
lavoro può avere interesse a indicarle comunque nel
contratto di lavoro quando tali ragioni consentano di
fruire della deroga o di non essere soggetti ad altri vin
coli posti dallo stesso D.Lgs. n. 368/01.
Anno LXV
N. 7
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Luglio 2014
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