alla verifica della sussistenza di un aumento del numero
di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto
il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo
all’assunzione».
Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione secondo cui l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro
presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata
e non una occupazione “stimata” e dunque teorica.
Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici
previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12
mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato
tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la
forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:
• sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo
stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. Inps circ. n. 111/2013),
salvo verificare la legittimità del beneficio al termine
del periodo stesso;
• al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo
all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale
netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per
l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario,
l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute».
Da CUD a Certificazione Unica 2015
La nuova compilazione
Nuovo CUD nel decreto Semplificazioni Fiscali e guida
alla compilazione per l’azienda sostituto d’imposta del
modello CU2015: i nuovi dati da inserire e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Uno dei passaggi che accompagneranno nel 2015 il debutto della dichiarazione dei redditi precompilata è il
nuovo CUD, che diventa “Certificazione Unica 2015” e
permette di raccogliere più dati per il Modello 730 precompilato ma comporta più oneri per aziende sostituti
di imposta: poiché il nuovo CUD 2015 contiene maggiori informazioni su carichi di famiglia e dati fiscali dei lavoratori dipendenti (integrando una nuova sezione dedicata al lavoro non dipendente), diventa più complessa
la compilazione del modello, senza contare il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate una settimana dopo la data di consegna al contribuente.
CU2015: nuovi campi e sezioni
Il modello per la Certificazione Unica 2015 richiede al
sostituto d’imposta di inserire nuovi dati: per i familiari
a carico bisogna segnare tutti i codici fiscali e dettagliare relazione di parentela, periodo e detrazioni spettanti;
tra i dati fiscali bisogna specificare la tipologia di redditi
(da lavoro dipendente e assimilati o da pensione; a tempo determinato o indeterminato) e indica re assegni periodici corrisposti al coniuge, acconti 2014 del coniuge,
oneri detraibili, redditi prodotti all’estero, bonus di 80
euro, contributi di previdenza complementare per familiari a carico, redditi soggetti a ritenute, conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti, somme erogate come premi di produttività. Inoltre, c’è una nuova sezione
CUD per la certificazione del lavoro autonomo, con
campi relativi ad ammontare lordo, ritenute effettuate,
contributi previdenziali, spese rimborsate, addizionali,
imponibile anni precedenti.
Scadenze
Una volta compilato e consegnato entro il 28 febbraio
il CUD al lavoratore (dipendente o collaboratore), entro
7 giorni il sostituto d’imposta dovrà trasmetterne copia
telematica all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta avrà
tempo fino al 15 aprile per trasmettere al contribuente
il 730 precompilato comprensivo dei dati dichiarati dal
sostituto d’imposta.
Le novità sono regolamentate dal decreto legislativo
sulle semplificazioni fiscali in attuazione dell’articolo 7
della Delega (Legge 23/2014) approvato dal Governo il
30 ottobre (l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato la
bozza dei modelli CU 2015).
L’articolo 2 del decreto fissa una sanzione di 100 euro
per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata. Nel
caso in cui, però, si tratti di un errore, il sostituto (quindi
l’impresa) ha cinque giorni di tempo per sanarlo, inviando una nuova comunicazione corretta, senza pagare alcuna sanzione.
Anno LXVI
N. 1
3
Gennaio 2015
INFORMA