INPS
Sospensioni per il 2015
Ex art. 3 comma 17 L. 92/2012
La Direzione Regionale dell’Inps per il Trentino Alto-Adige ed Ebat hanno siglato il giorno 11 dicembre 2014 la
convenzione per il 2015 che permetterà alle aziende artigiane aderenti ad Ebat, e in regola con i versamenti, di
poter utilizzare ai sensi della normativa vigente la sospensione dei lavoratori per crisi produttiva ai sensi del
richiamato comma 17 dell’art. 3 della Legge 92/2012
(Fornero). Il Consiglio di Ebat ha stabilito di autorizzare
inizialmente un periodo di 60 giorni, questo perché le
risorse messe a disposizione dal Ministero per tutte le
regioni e per tutte le categorie sono insufficienti a garantire periodi lunghi di sospensione ed Ebat vuole evitare di trovarsi con dipendenti che non percepiscono
l’indennità loro spettante a distanza di mesi. Questo periodo serve per avviare l’anno 2015, in attesa che le parti
sociali del Trentino siglino un nuovo accordo di Cassa in
Deroga per il 2015 e che il Ministero del Lavoro provveda
a stanziare le relative risorse a copertura per le singole
Regioni e Province autonome.
Si ricorda che per il 2015 le mensilità per le quali sarà
possibile chiedere la Cassa in Deroga sono al massimo
5 (cinque), quindi le aziende dovranno attivarsi per fare
una corretta gestione anche delle richieste, per non vedersi vanificare lo strumento, anche se non utilizzato.
Sospensioni Inps - Ebat 2015
La metodologia si potrà applicare per aziende in sofferenza per:
• crisi di mercato;
• mancanza o contrazione di lavoro;
• mancanza di materie prime;
• sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa;
• eventi improvvisi quali incendio, calamità naturali,
condizioni meteorologiche incerte.
Acquisizione della dichiarazione
di sospensione da parte dell’azienda
Nelle disposizioni Inps viene ribadita la necessità del
preventivo accordo sindacale prima dell’attivazione della sospensione. Questo sta a significare che l’azienda
e/o il Consulente deve comunicare a Ebat almeno due
giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione:
• la data di inizio e di fine (massimo 60 giornate di calendario) della sospensione aziendale;
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Anno LXVI
INFORMA
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Gennaio 2015
• i nominativi dei dipendenti interessati alla sospensione;
• per ogni singolo nominativo la data di inizio e di fine
della sospensione nell’arco del periodo aziendale indicato.
Durata massima della sospensione
La durata massima della sospensione erogabile per ciascun lavoratore è di 90 giornate nel biennio mobile. La
decorrenza del biennio mobile è stata ufficialmente fissata dall’1 gennaio 2013 e inizia dal lunedì precedente il
primo giorno di sospensione utilizzato; da quella data
si inizierà il conteggio delle giornate usufruite.
Si dovranno tenere presenti le 103 settimane che precedono la settimana in cui inizia la sospensione utilizzata,
in questo arco di tempo (“detto mobile”) il lavoratore non
potrà utilizzare di più di 90 giornate di sospensione.
È compito dell’Azienda fornire correttamente i dati al
Consulente perché li rendiconti mensilmente nella procedura Inps. Nella nuova procedura di rendicontazione
è possibile indicare anche la tipologia delle interruzioni
della sospensione (ripresa lavorativa - ferie - malattia).
Si ricorda che la normativa che sovraintende alla sospensione è quella dell’ASpI, anche se erogata in costanza di rapporto di lavoro e la normativa generale disciplina il pagamento pari a 30 giornate mensili conteggiando
anche i giorni prefestivi e festivi se cadono all’interno di
un periodo di sospensione a meno che questi non vengano dichiarati come lavorati.
Requisiti individuali dei dipendenti
Sarà compito dell’azienda e del dipendente verificare la
sussistenza dei requisiti soggettivi che permettano l’accesso a questo ammortizzatore, anche attraverso una
verifica del mod. C2 Storico al fine di controllare se il dipendente possiede i requisiti – contributivi e assicurativi – per poter beneficiare della sospensione.
Sarà esclusivo compito dell’azienda assicurarsi che
ogni singolo dipendente non superi i 90 giorni nel biennio mobile (come descritto nel punto precedente).
Per ogni informazione o chiarimento potete rivolgervi
all’Area Paghe dell’Associazione Artigiani e alla Segreteria di Ebat.