L'Artigianato Informa Gennaio 2015 | Page 4

INPS Sospensioni per il 2015 Ex art. 3 comma 17 L. 92/2012 La Direzione Regionale dell’Inps per il Trentino Alto-Adige ed Ebat hanno siglato il giorno 11 dicembre 2014 la convenzione per il 2015 che permetterà alle aziende artigiane aderenti ad Ebat, e in regola con i versamenti, di poter utilizzare ai sensi della normativa vigente la sospensione dei lavoratori per crisi produttiva ai sensi del richiamato comma 17 dell’art. 3 della Legge 92/2012 (Fornero). Il Consiglio di Ebat ha stabilito di autorizzare inizialmente un periodo di 60 giorni, questo perché le risorse messe a disposizione dal Ministero per tutte le regioni e per tutte le categorie sono insufficienti a garantire periodi lunghi di sospensione ed Ebat vuole evitare di trovarsi con dipendenti che non percepiscono l’indennità loro spettante a distanza di mesi. Questo periodo serve per avviare l’anno 2015, in attesa che le parti sociali del Trentino siglino un nuovo accordo di Cassa in Deroga per il 2015 e che il Ministero del Lavoro provveda a stanziare le relative risorse a copertura per le singole Regioni e Province autonome. Si ricorda che per il 2015 le mensilità per le quali sarà possibile chiedere la Cassa in Deroga sono al massimo 5 (cinque), quindi le aziende dovranno attivarsi per fare una corretta gestione anche delle richieste, per non vedersi vanificare lo strumento, anche se non utilizzato. Sospensioni Inps - Ebat 2015 La metodologia si potrà applicare per aziende in sofferenza per: • crisi di mercato; • mancanza o contrazione di lavoro; • mancanza di materie prime; • sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa; • eventi improvvisi quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte. Acquisizione della dichiarazione di sospensione da parte dell’azienda Nelle disposizioni Inps viene ribadita la necessità del preventivo accordo sindacale prima dell’attivazione della sospensione. Questo sta a significare che l’azienda e/o il Consulente deve comunicare a Ebat almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione: • la data di inizio e di fine (massimo 60 giornate di calendario) della sospensione aziendale; 4 Anno LXVI INFORMA N. 1 Gennaio 2015 • i nominativi dei dipendenti interessati alla sospensione; • per ogni singolo nominativo la data di inizio e di fine della sospensione nell’arco del periodo aziendale indicato. Durata massima della sospensione La durata massima della sospensione erogabile per ciascun lavoratore è di 90 giornate nel biennio mobile. La decorrenza del biennio mobile è stata ufficialmente fissata dall’1 gennaio 2013 e inizia dal lunedì precedente il primo giorno di sospensione utilizzato; da quella data si inizierà il conteggio delle giornate usufruite. Si dovranno tenere presenti le 103 settimane che precedono la settimana in cui inizia la sospensione utilizzata, in questo arco di tempo (“detto mobile”) il lavoratore non potrà utilizzare di più di 90 giornate di sospensione. È compito dell’Azienda fornire correttamente i dati al Consulente perché li rendiconti mensilmente nella procedura Inps. Nella nuova procedura di rendicontazione è possibile indicare anche la tipologia delle interruzioni della sospensione (ripresa lavorativa - ferie - malattia). Si ricorda che la normativa che sovraintende alla sospensione è quella dell’ASpI, anche se erogata in costanza di rapporto di lavoro e la normativa generale disciplina il pagamento pari a 30 giornate mensili conteggiando anche i giorni prefestivi e festivi se cadono all’interno di un periodo di sospensione a meno che questi non vengano dichiarati come lavorati. Requisiti individuali dei dipendenti Sarà compito dell’azienda e del dipendente verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che permettano l’accesso a questo ammortizzatore, anche attraverso una verifica del mod. C2 Storico al fine di controllare se il dipendente possiede i requisiti – contributivi e assicurativi – per poter beneficiare della sospensione. Sarà esclusivo compito dell’azienda assicurarsi che ogni singolo dipendente non superi i 90 giorni nel biennio mobile (come descritto nel punto precedente). Per ogni informazione o chiarimento potete rivolgervi all’Area Paghe dell’Associazione Artigiani e alla Segreteria di Ebat.