la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi a oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la
piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con
contestuale rideterminazione contributiva di cui al-
l’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano
le singole forme contrattuali, incompatibili con le
disposizioni del testo organico semplificato, al fine
di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
j) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, di un’Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei ser vizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Inps e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (Inail), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale.
Ministero del Lavoro
Interpello n. 34 del 17 dicembre 2014
Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni
Incremento occupazionale netto
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con interpello
n. 34 del 17 dicembre 2014, ha risposto a un quesito del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al requisito dell’“incremento occupazionale
netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi
contributivi legati a nuove assunzioni.
In particolare l’istante chiede di sapere «se in tutte le
ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificato, tenendo in
considerazione l’effettiva forza occupazionale media al
termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione».
La risposta in sintesi del Ministero:
«… Ai fini della risoluzione del quesito occorre dunque
verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte
di Giustizia».
Per quanto concerne la prima va anzitutto ricordato
che:
2
Anno LXVI
INFORMA
N. 1
Gennaio 2015
• il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: «(…)
è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo)
dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di
un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione»;
• secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4),
alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il «numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA)
ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale
o il lavoro stagionale come frazioni di ULA».
Risolutiva della questione è tuttavia la sentenza della
Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che
«gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene